Sentenza del 10/11/2015 n. 9028 - Comm. Trib. Prov. Milano
Notifica degli atti - Art. 140 c.p.c. - Perfezionamento - Avviso deposito presso la casa comunale - Assenza - Nullità dell'atto e di quelli conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta incompleta e quindi nulla. La nullità si estende anche agli atti successivi o conseguenziali che dipendono dalla notificazione viziata, poiché il procedimento notificatorio non si perfeziona in assenza dell'avviso di deposito spedito al destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava una notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza la spedizione al destinatario dell'avviso di deposito dell'atto presso la Casa comunale. Tale avviso costituisce un adempimento essenziale per il perfezionamento della notifica e per consentire al destinatario di venire a conoscenza del deposito.
Norme richiamate
Art. 140 del codice di procedura civile
La notificazione si esegue mediante deposito di copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La spedizione dell'avviso di deposito al destinatario è un passaggio necessario per il perfezionamento della notificazione. La sua omissione rende incompleto il procedimento e determina la nullità della notifica e degli atti conseguenti.
Massime di principio
- Quando si utilizza la procedura di notificazione prevista dall'art. 140 c.p.c., non è sufficiente depositare l'atto presso la Casa comunale: deve essere anche spedito al destinatario l'avviso del deposito.
- L'assenza dell'avviso di deposito costituisce un vizio della procedura notificatoria, normalmente idoneo a comportare la nullità dell'atto notificato.
- Gli atti successivi fondati sulla notificazione nulla possono essere travolti dalla stessa invalidità, se risultano direttamente dipendenti da essa.
- In caso di contestazione, è opportuno verificare documentalmente tutti gli adempimenti della notifica, inclusi il deposito, l'affissione dell'avviso e la spedizione della raccomandata al destinatario.
- La regolarità formale della notificazione deve essere valutata nel suo complesso: l'omissione di un adempimento essenziale non può essere compensata dalla sola conoscenza eventuale o indiretta dell'atto, salvo le specifiche regole applicabili alla sanatoria della nullità.
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