Sentenza n. 77/2026 - Latina, Sezione 1
per A) l’annullamento: 1) del decreto della Questura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 1° novembre 2023, notificato il successivo giorno 21, con il quale è stata revocata la licenza di porto d’armi per uso sportivo di cui è titolare il ricorrente; 2) delle presupposte note prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2023 e -OMISSIS- dell’11 settembre 2023; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; B) l’accertamento della sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti per il possesso della licenza di porto d’armi per uso sportivo; C) il risarcimento del danno subito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto d’armi per uso sportivo, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la seconda revoca della licenza di porto d’armi per uso sportivo, chiedendone l’annullamento, l’accertamento della sussistenza dei requisiti per il possesso della licenza e il risarcimento dei danni. Ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 97 Cost. e 3, 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, sostenendo che la Questura avesse fondato la decisione sulle dichiarazioni del figlio circa presunte minacce con armi da fuoco, senza svolgere adeguata istruttoria e nonostante tali dichiarazioni fossero state confutate nell’ambito della partecipazione procedimentale. Ha inoltre richiamato il precedente giudicato, che aveva annullato una prima revoca rilevando l’assenza di prova della grave conflittualità familiare. Dall’altro lato, ha dedotto violazione degli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990, degli artt. 11 e 43 r.d. n. 773/1931 e delle circolari ministeriali richiamate, nonché eccesso di potere, contestando la rilevanza dei procedimenti penali in materia lavoristica, fiscale e previdenziale, estranei alla materia delle armi; l’assenza di una condanna definitiva o di accertamenti idonei a dimostrare le accuse; l’erronea qualificazione della conflittualità familiare come grave e pericolosa; l’arbitrarietà del collegamento tra violazioni giuslavoristiche e affidabilità nella custodia e nel maneggio delle armi; e l’insufficienza della mera presentazione di una denuncia-querela a fondare un giudizio di inaffidabilità. Ha infine prodotto un certificato dei carichi pendenti aggiornato, evidenziando l’assenza di procedimenti per le asserite minacce al figlio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro connessione. Ha qualificato la revoca come provvedimento plurimotivato, fondato sia sulla conflittualità familiare sia sui carichi pendenti, rilevando che la legittimità dell’atto è assicurata dalla conformità alla legge anche di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento della decisione. Quanto alla conflittualità familiare, il giudice ha ritenuto che il precedente giudicato impedisse di valorizzare nuovamente, in assenza di nuovi elementi probatori, le dichiarazioni sulle presunte minacce di morte: l’episodio riferito ai Carabinieri, pur caratterizzato da linguaggio acceso, consisteva nella prospettazione del ricorso all’autorità giudiziaria e non superava né la soglia della minaccia penalmente rilevante né quella di una conflittualità preoccupante ai fini del possesso di armi. Tuttavia, tale ragione non era necessaria a sostenere l’atto. Il TAR ha ritenuto autonoma e sufficiente la motivazione relativa ai carichi pendenti. In materia di armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione prognostica dell’affidabilità del soggetto, poiché il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e all’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. Non è necessario dimostrare un abuso effettivo delle armi: è sufficiente che il titolare non offra affidamento di non abusarne, anche sulla base di elementi indiziari e di un giudizio probabilistico. Nel caso concreto, i numerosi procedimenti, relativi a molteplici episodi di violazioni fiscali, previdenziali e lavoristiche, commessi in un arco temporale significativo, nonché l’ulteriore decreto penale di condanna intervenuto dopo la proposizione del ricorso, costituivano elementi idonei a fondare un giudizio prognostico di potenziale inaffidabilità rispetto alla scrupolosa osservanza degli obblighi di custodia e maneggio delle armi. La valutazione della Questura non è stata ritenuta manifestamente irragionevole, illogica o frutto di travisamento. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate in ragione della ridotta attività difensiva dell’amministrazione.
Norme richiamate
artt. 3, 6, 7, 8 e 10 l. 241/1990
Le disposizioni sono state richiamate in relazione agli obblighi di motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale, ma le relative censure sono state respinte.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931 n. 773
La disciplina consente valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del soggetto ai fini del porto e della detenzione di armi.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931 n. 773
Richiamato dal ricorrente nel contestare i presupposti della revoca; il giudice ha ritenuto comunque legittima la valutazione prognostica dell’autorità fondata sui carichi pendenti.
art. 699 cod. pen.
Il porto e la detenzione di armi sono considerati eccezioni al generale divieto penale, sicché non sussiste un diritto soggettivo al loro esercizio.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110
Richiamato quale espressione del generale divieto in materia di armi, rispetto al quale il rilascio della licenza costituisce un’eccezione subordinata all’affidabilità del richiedente.
artt. 339 e 612, commi 2 e 3, cod. pen.
Richiamati per escludere che le dichiarazioni rese dal figlio, in assenza di ulteriori accertamenti o procedimento penale, dimostrassero una minaccia penalmente rilevante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 reg. (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca di una licenza di porto d’armi può essere legittimamente fondata su un giudizio prognostico di inaffidabilità del titolare, senza che sia necessario dimostrare un abuso effettivo o un uso illecito delle armi; sono sufficienti elementi di fatto, anche indiziari e assistiti da un mero fumus, idonei a far dubitare della futura osservanza degli obblighi di custodia e maneggio.
- Il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma situazioni eccezionali rispetto al generale divieto previsto dall’ordinamento; l’autorità di pubblica sicurezza dispone pertanto di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità dell’interessato, sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento.
- La reiterazione e molteplicità di procedimenti penali, anche se relativi a violazioni fiscali, previdenziali o lavoristiche estranee alla materia delle armi, possono essere valorizzate dall’autorità di pubblica sicurezza come elementi sintomatici di una generale inosservanza delle regole e, quindi, come base del giudizio di inaffidabilità nella custodia e nel maneggio delle armi.
- Un provvedimento amministrativo plurimotivato resta legittimo quando almeno una delle ragioni autonome poste a suo fondamento sia conforme alla legge e sufficiente a sorreggerlo, anche se un’altra motivazione risulti infondata o non adeguatamente comprovata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 gen 2026Sentenza n. 1886/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 gen 2026Sentenza n. 1887/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 gen 2026Sentenza n. 1890/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 gen 2026Sentenza n. 452/2026 - Milano, Sezione 4
- Sentenza · 31 gen 2026Sentenza n. 72/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 31 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Latina, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →