Sentenza del 15/06/2020 n. 42 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata in eccesso per gli anni 2010-2012, sostenendo di poter fruire della deduzione per il costo del lavoro a tempo indeterminato prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997. L’esclusione riguarda, secondo la disciplina applicata, le imprese operanti in concessione e a tariffa remuneratoria. La contribuente negava di avere ricevuto una concessione traslativa e sosteneva che le tariffe del trasporto pubblico, fissate dall’amministrazione a prezzo politico, non fossero remunerative. Aveva inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva assimilato la concessione-contratto alla concessione traslativa e considerato remunerativo anche il corrispettivo del servizio. L’Agenzia sosteneva invece che l’affidamento integrasse una concessione e che l’assetto economico del servizio ne assicurasse la remuneratività.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, con decisione del 27 gennaio 2020, ha accolto l’appello della società e riformato la sentenza della CTP di Udine, che aveva accolto il ricorso con sentenza n. 125/02/2017 del 18 aprile 2017. Ha ritenuto che l’affidamento non costituisse né concessione traslativa né concessione-contratto: gli obblighi dettagliati del vettore e il contratto sinallagmatico non trasferivano al privato poteri amministrativi o l’autonoma gestione di un’attività riservata, e agli atti non risultava un provvedimento di concessione. Ha inoltre escluso che le tariffe fossero remunerative, poiché fissate autoritativamente a prezzo politico per favorire l’accesso al servizio e non modificabili autonomamente dalla società; il rischio e l’onere economico del servizio restavano in capo all’amministrazione. Ha quindi dichiarato illegittimo l’accertamento IRAP e riconosciuto la spettanza della deduzione richiesta. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997
Emerge dunque che è fondamentale capire se la ditta ricorrente abbia le caratteristiche di una impresa in concessione traslativa ed a tariffa o, al contrario, di un'impresa appaltatrice di servizi, atteso che nel primo caso non si potrà usufruire delle deduzioni ex art. 11 del D.lgs. n. 446/1997, mentre, nel secondo caso, di converso, sarà possibile.
La deduzione IRAP per il costo del lavoro dipendente è preclusa alle imprese che operano effettivamente in concessione traslativa e a tariffa remuneratoria; può invece spettare all’impresa che, in base alle caratteristiche concrete dell’affidamento e della remunerazione, opera come appaltatrice.
Artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 442/1997
Inoltre nel settore del trasporto pubblico è proprio la normativa già richiamata, in particolare agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 442/1997, che prevede che le funzioni di controllo ed indirizzo restino in capo alla pubblica amministrazione impedendone in tal modo il trasferimento in capo all'affidatario.
Nel settore del trasporto pubblico, il mantenimento in capo all’amministrazione delle funzioni di controllo e indirizzo è rilevante per escludere che l’affidatario abbia ricevuto il trasferimento di potestà pubbliche proprio della concessione traslativa.
Massime di principio
- La qualificazione dell’affidamento non dipende soltanto dal nome attribuito al contratto o dalla presenza di un contratto di servizio: occorre valutare in concreto la struttura del rapporto, i poteri trasferiti e chi sopporta il rischio economico della gestione.
- La concessione si distingue dall’appalto soprattutto per l’effettivo trasferimento al concessionario del rischio economico e per la remunerazione derivante dalla gestione del servizio; se il compenso è corrisposto dall’amministrazione e il rischio resta a suo carico, l’assetto è riconducibile all’appalto.
- Per escludere la deduzione IRAP non basta che il servizio sia pubblico o affidato tramite un rapporto denominato concessorio: devono sussistere concretamente i requisiti di concessione traslativa e tariffa remuneratoria.
- Una tariffa fissata autoritativamente a prezzo politico per agevolare l’utenza, non modificabile autonomamente dall’operatore, non è di per sé remuneratoria ai fini dell’esclusione della deduzione.
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