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Sentenza

Sentenza n. 1075/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00227/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202306245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Cartella di pagamento relativa a prelievi supplementari sul latte dell’annata 1996/1997, per capitale, interessi e oneri di riscossione, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento e il ruolo per un importo complessivo di 42.436,67 euro, deducendo, tra l’altro, l’erronea individuazione dell’atto presupposto, la prescrizione del credito, l’illegittimità delle operazioni di compensazione nazionale e del titolo del prelievo, la violazione dei termini decadenziali per la riscossione, la duplicazione del ruolo e del debito, l’omessa imputazione dei pagamenti effettuati mediante compensazione con premi PAC, l’erroneo calcolo degli interessi, il difetto di motivazione della cartella e la nullità della notificazione effettuata tramite PEC non risultante da pubblici registri. L’appellante contestava inoltre che l’atto di accertamento del prelievo fosse stato notificato direttamente alla società, sostenendo che fosse stato comunicato soltanto al primo acquirente, e invocava l’esenzione dagli interessi prevista per le campagne lattiero-casearie interessate dalla disciplina della rateizzazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, sia pure con motivazione parzialmente diversa e integrata. Ha accolto il primo motivo limitatamente all’erronea individuazione, da parte del TAR, dell’atto presupposto e alla conseguente declaratoria di inammissibilità di alcune censure: la cartella richiamava infatti una diversa comunicazione AGEA del 2018 e, comunque, la mancata impugnazione di una comunicazione resa ai sensi della legge n. 33/2009 non impediva di contestare, con l’impugnazione del ruolo e della cartella, la mancata notificazione dell’atto di accertamento del prelievo. Tuttavia, le censure sono state esaminate e respinte nel merito. L’eccezione di prescrizione è stata rigettata perché gli atti di prelievo erano stati impugnati dalla prima acquirente e dalla società, con conseguente interruzione e sospensione del termine almeno sino al 2014; nel 2018 AGEA aveva inoltre intimato il pagamento e accolto la domanda di rateizzazione, sicché alla notifica della cartella nel 2021 la prescrizione non era maturata né per il capitale né per gli interessi. Le contestazioni sull’an del debito, sul quantitativo di riferimento individuale e sulla compensazione nazionale sono state dichiarate precluse dal giudicato formatosi sulle precedenti sentenze, tra cui quella resa proprio sul ricorso della società contro gli atti di compensazione relativi all’annata 1996/1997. È stata respinta la censura relativa all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, poiché il prelievo supplementare sul latte non ha natura tributaria ed è soggetto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari; il rinvio alla procedura di riscossione coattiva non introduce una decadenza biennale sostanziale. È stata esclusa la duplicazione del debito: l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti AGEA è equiparata all’iscrizione a ruolo ai fini previsti dalla legge, ma il debito resta unico e i pagamenti mediante compensazione con premi PAC devono essere imputati in detrazione dell’importo complessivo. La sospensione giudiziale del ruolo impedisce ulteriori atti di riscossione coattiva, ma non cancella il debito dal Registro né impedisce le compensazioni PAC, che costituiscono una modalità di pagamento prevista dalla disciplina unionale. La doglianza sulla mancata imputazione dei pagamenti è stata respinta per insufficienza probatoria: il tabulato prodotto indicava pagamenti per circa 200.000 euro, ma non consentiva di stabilire a quali annate lattifere si riferissero né quale fosse la situazione debitoria complessiva. È stata respinta anche la contestazione degli interessi: l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 34, d.l. n. 49/2003 costituisce incentivo collegato alla specifica procedura di rateizzazione e non si applica ai produttori che non vi abbiano aderito. La cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata, poiché indicava la causale, l’annata, la distinzione tra capitale e interessi e gli atti richiamati; inoltre la società aveva potuto conoscere e contestare gli atti, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo. La notificazione PEC è stata ritenuta valida o comunque sanata dalla piena conoscenza dell’atto e dalla sua tempestiva impugnazione: la mancata coincidenza dell’indirizzo con quello risultante dai pubblici registri non determina automaticamente l’inesistenza della notificazione, spettando al destinatario dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies l. n. 33/2009

    Disciplina gli atti AGEA relativi alla riscossione dei prelievi supplementari sul latte e il collegamento con la procedura di riscossione coattiva.

  • art. 8-ter l. n. 33/2009

    L’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero; il Registro consente inoltre il recupero mediante compensazione con provvidenze e aiuti agricoli, senza determinare una duplicazione del debito.

  • art. 8-quater l. n. 33/2009

    Il Registro nazionale dei debiti costituisce anche il riferimento per la valutazione delle istanze di rateizzazione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Il termine decadenziale previsto per la riscossione non si applica al prelievo supplementare sul latte come decadenza sostanziale, poiché tale credito non ha natura tributaria ed è soggetto alla disciplina ordinaria.

  • art. 10, comma 34, d.l. n. 49/2003

    L’esenzione dagli interessi è collegata alla specifica procedura di rateizzazione prevista dalla norma e non è estensibile ai produttori che non vi abbiano aderito.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione o dell’atto è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia avuto conoscenza dell’atto e abbia potuto esercitare tempestivamente la difesa.

  • art. 160 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 156 c.p.c. per la sanatoria delle irregolarità della notificazione mediante raggiungimento dello scopo.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante in relazione all’onere di contestazione, ma non ritenuto decisivo dal giudice ai fini dell’accoglimento dell’appello.

  • Regolamento CE n. 1034/2008

    Gli Stati membri devono rendere obbligatoria l’applicazione della modalità compensatoria mediante deduzione degli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario.

    La compensazione con gli aiuti agricoli costituisce modalità unionale di recupero dei prelievi e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

  • art. 5-ter Regolamento CE n. 885/2006

    Prevede il recupero degli importi dovuti mediante deduzione dai futuri pagamenti al beneficiario.

Massime di principio

  • Quando l’atto di accertamento di un credito amministrativo è distinto dalla successiva comunicazione o intimazione di pagamento, la mancata impugnazione di quest’ultima non preclude automaticamente la contestazione della cartella e del ruolo per vizi riferiti alla mancata notificazione dell’atto di accertamento; resta tuttavia preclusa la riproposizione di vizi già definiti con sentenza passata in giudicato.
  • L’annullamento dell’atto di accertamento del prelievo produce effetti caducanti sugli atti esecutivi successivi, quali ruolo e cartella; se invece l’atto di accertamento non viene tempestivamente impugnato, ruolo e cartella possono essere contestati soltanto per vizi propri, salvo che la pretesa sia stata già validamente contestata mediante l’impugnazione degli atti successivi per mancata notificazione dell’accertamento.
  • Il prelievo supplementare sul latte non ha natura tributaria; pertanto, il rinvio alle norme sulla riscossione coattiva non rende applicabile, quale decadenza sostanziale, il termine previsto dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per le imposte dirette e l’IVA.
  • L’iscrizione del debito nel Registro nazionale AGEA e l’iscrizione a ruolo non comportano una duplicazione della pretesa: il debito resta unitario e ogni pagamento effettuato mediante compensazione con premi PAC deve essere imputato a riduzione dell’importo complessivamente dovuto.
  • La sospensione giudiziale del ruolo e della cartella impedisce ulteriori atti di riscossione coattiva, ma non estingue né cancella il debito dal Registro nazionale AGEA e non impedisce le compensazioni con premi PAC, quando queste costituiscano una modalità di pagamento prevista dalla disciplina unionale.
  • L’irregolarità dell’indirizzo PEC utilizzato per la notificazione non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto o della notificazione quando il mittente sia riconoscibile e il destinatario abbia avuto piena conoscenza dell’atto e lo abbia tempestivamente impugnato; in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, salvo la prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEfficacia ed esecutorietàVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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