Cassazione Penale, Sentenza n. 2928/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale per il riesame (del 13/2/2021) che, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza del GUP del 16/7/2020 che aveva disposto, ai sensi del comma 2 dell'art. 304 c.p.p., la sospensione della decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare per 'particolare complessità' dell'istruttoria. Il ricorrente deduceva inosservanza di legge e vizio di motivazione, lamentando vaghezza della motivazione sulla complessità (richiamata in modo generico sul numero degli imputati, delle imputazioni, dei testi e sulla necessità di una perizia trascrittiva inerente una sola conversazione intercettata) e richiamando la sentenza n. 24468/2021 della Cassazione che aveva segnalato simile vaghezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: la fase del giudizio abbreviato di primo grado si era conclusa entro i termini ordinari previsti (sentenza del 25/2/2021), per cui la sospensione disposta dal GUP è risultata, ex post, priva di effetti pratici utili per il ricorrente e quindi l'annullamento non avrebbe prodotto vantaggio concreto. La Corte osserva inoltre che, comunque, la motivazione del tribunale del riesame non appare illogica: il numero degli imputati (12), la contestazione di natura associativa e l'aggravante di omicidio giustificano la valutazione di complessità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta comunicazione della sentenza al ricorrente detenuto.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 627
Regola il rinvio al tribunale per il riesame delle misure coercitive; la Corte rileva che il tribunale ha deliberato in sede di rinvio e motivato la complessità ex ante.
Codice di procedura penale - art. 310
Norma sull'appello contro le ordinanze del GUP; qui l'appello proposto dal ricorrente è stato rigettato in sede di rinvio e il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Codice di procedura penale - art. 304 comma 2
Consente al GUP di sospendere la decorrenza dei termini di fase per particolare complessità dell'istruttoria; la Corte valuta la legittimità e la sufficienza della motivazione che aveva giustificato tale sospensione.
Codice di procedura penale - art. 586 comma 4
Stabilisce che per proporre impugnazione occorre avere interesse concreto; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di interesse materiale derivante dall'eventuale accoglimento.
Codice di procedura penale - art. 606 comma 1 lett. c ed e
art. 606, comma 1, lett. c ed e c.p.p.
Fondamenti di impugnazione in Cassazione (vizio di motivazione e inosservanza di legge); il ricorrente invocava tali profili ma la Corte ha ritenuto carente l'interesse e, comunque, non manifestamente fondate le censure.
Codice di procedura penale - art. 303 comma 1 lett. b-bis e art. 303 comma 4 lett. c
art. 303, comma 1, lett. b-bis; art. 303, comma 4, lett. c c.p.p.
Riguardano i termini di durata della fase e i termini complessivi del processo: la Corte ha rilevato che la fase di primo grado si è chiusa nei termini ordinari, per cui la sospensione non ha inciso sui termini complessivi utili per il ricorrente.
Codice di procedura penale - art. 616
Consente la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità: la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente.
Disposizioni attuative c.p.p. - art. 94 comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Impegna il direttore dell'istituto penitenziario a comunicare la sentenza al detenuto; la Corte ha disposto tale adempimento.
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione occorre un interesse concreto: l'accoglimento dell'impugnazione deve poter produrre un vantaggio materiale effettivo per il ricorrente, non solo una rilevazione formale di illegittimità.
- La sospensione della decorrenza dei termini di fase disposta per 'particolare complessità' può essere annullata solo se l'annullamento determina un risultato pratico utile (ad es. effetti sul calcolo dei termini complessivi tali da determinare liberazione per decorrenza); se la fase si è comunque conclusa nei termini ordinari la sospensione è, ex post, inutiliter data.
- La valutazione di 'complessità' non richiede una formula magica ma deve essere motivata con riferimenti concreti ai profili istruttori rilevanti (numero e natura delle imputazioni, numero degli imputati, necessità di attività peritali o trascrittive, rilevanza delle intercettazioni etc.); una motivazione non generica è sufficiente a legittimare la sospensione ex ante.
- La sospensione disposta per una specifica fase non si riverbera automaticamente sulle fasi successive: per estendere la sospensione occorre una nuova e autonoma ordinanza per la fase successiva, quindi eventuali effetti sui termini complessivi richiedono valutazioni e provvedimenti distinti per ciascuna fase.
- Quando si contesta la motivazione della misura cautelare, è utile dimostrare in concreto quale danno o vantaggio deriverebbe dall'annullamento per evitare la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse.
- La parte soccombente può essere condannata alle spese e ad ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione; valutare sempre il rischio economico di un ricorso privo di probabile utilità.
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