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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6932 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana, sostenendo che l'accertamento dei maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobili era stato erroneamente qualificato come accertamento ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, mentre si trattava di un accertamento analitico-induttivo fondato sull'art. 39, comma 1, lett. d), e sull'art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. L'Amministrazione contestava inoltre la valutazione atomistica e illogica degli indizi da parte della CTR, tra cui la bassissima redditività della società, i contratti di mutuo fondiario, la stima UTE, gli annunci immobiliari, i valori OMI e le dichiarazioni del legale rappresentante sui prezzi medi di acquisto e vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato la causa a una diversa sezione della medesima Commissione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare complessivamente gli elementi presuntivi, verificando se, considerati unitariamente, siano gravi, precisi e concordanti e possano giustificare la ricostruzione dei maggiori ricavi e del valore degli immobili. Dovrà inoltre provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Per i redditi d'impresa l'ufficio procede alla rettifica quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi dichiarati risulta dalle scritture contabili, dai documenti e dai dati raccolti dall'ufficio. L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    La norma consente l'accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità è formalmente regolare, se una pluralità di elementi presuntivi rende la gestione o i dati dichiarati intrinsecamente inattendibili. Gli indizi devono essere valutati nel loro complesso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    La Corte ha chiarito che l'accertamento in esame non era fondato su questa disposizione, relativa a un diverso e più ampio metodo induttivo, ma sul comma 1, lett. d), basato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    La disposizione costituisce la base per la rettifica analitico-induttiva ai fini IVA, quando dai dati contabili e dagli elementi acquisiti emergano omissioni o inesattezze nei ricavi o nelle operazioni dichiarate.

  • D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5

    L'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

    Il solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro non basta a presumere un maggior corrispettivo, ma la norma non esclude un accertamento fondato su una pluralità di ulteriori circostanze indiziarie.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Sono state dedotte, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e l'insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    È stato richiamato in relazione alla memoria illustrativa depositata dalla contribuente nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Un accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando il comportamento economico dell'impresa risulti manifestamente antieconomico e vi siano ulteriori elementi presuntivi.
  • Utili estremamente ridotti, prezzi di vendita inferiori ai valori di mercato, mutui e ipoteche di importo elevato, stime tecniche, annunci immobiliari, valori OMI e dichiarazioni del rappresentante possono concorrere, nel loro insieme, a fondare una presunzione di ricavi non dichiarati.
  • Il giudice non deve esaminare gli indizi in modo isolato e frammentario, ma deve valutarli unitariamente e spiegare se la loro combinazione raggiunga i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La stima UTE e i valori OMI non costituiscono, da soli, prova sufficiente del maggior corrispettivo; possono però assumere rilevanza probatoria se corroborati da altri elementi concreti.
  • Una volta che l'Amministrazione fornisca un quadro presuntivo qualificato, l'onere di offrire spiegazioni alternative e documentazione contraria può trasferirsi sul contribuente.
  • Il solo valore di un immobile determinato ai fini dell'imposta di registro non consente automaticamente di presumere un maggior prezzo di vendita, ma può essere considerato insieme ad altri indizi indipendenti.

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