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Sentenza

Sentenza n. 11150/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento A) della Determinazione Reg. generale n.2063 del 22.12.2023 del Responsabile del Settore Pianificazione ed Assetto del Territorio, Edilizia Privata, Sue, Autorizzazioni Paesaggistiche, della Città di Tarquinia, notificata in data 4.1.2024 avente ad oggetto: “parere paesaggistico art. 32 legge 47/1985. istanza prot. n. 23299/2022 domande di condono n. 1/2003e n. 2/2003 per modifica coperture e ristrutturazione edilizia, Località Carcarello F. 112, P.lla 75”; B) del Provvedimento C_D024 - ACC9864 - 1 - 2024-01-24 – 0003554 del Responsabile del Settore 9 – Edilizia Privata della Città di Tarquinia, notificato in data 24.1.2024, con il quale è stato respinto il “condono edilizio per le opere oggetto della domanda presentata in data 07.11.2003 Prot. n. 21863 fascicolo n. 2 dei Condoni Edilizi per l'anno 2004 - dalla Sig.ra BELARDI LAURA”.

Giustizia amministrativa202403393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere paesaggistico negativo e diniego di condono edilizio relativi a opere di modifica delle coperture e ristrutturazione edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il parere paesaggistico negativo e il successivo diniego di condono, deducendo cinque motivi. In primo luogo, ha sostenuto che le opere consistessero in restauro e risanamento conservativo di un immobile legittimo e che, pertanto, non fosse necessaria l'autorizzazione paesaggistica; ha inoltre invocato il giudicato penale e la sopravvenuta cessazione del vincolo paesaggistico. In subordine, ha denunciato la violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, per la mancata trasmissione della documentazione alla Soprintendenza, e dell'art. 17-bis l. 241/1990, assumendo la formazione del silenzio-assenso. Con il terzo motivo ha contestato l'erronea esclusione della preesistenza dell'edificio al 1° settembre 1967, lamentando difetto di istruttoria e motivazione e richiamando fotografie aeree, carta tecnica regionale, dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni contenute nel rogito e precedenti sentenze. Con il quarto motivo ha censurato il parere paesaggistico negativo per violazione della disciplina del P.T.P.R. e della legge n. 47/1985, sostenendo che il manufatto fosse rimasto privo di copertura e non avesse inciso sul contesto agrario. Con il quinto motivo ha contestato l'applicazione della disciplina del P.A.I., la qualificazione dell'area come zona di pericolo A1 anziché B1, l'interlocuzione con la Provincia e l'omessa considerazione della quota del manufatto rispetto al tirante idraulico.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha respinto. Ha affermato che l'onere di provare, con documentazione certa, univoca e oggettiva, l'esistenza e la consistenza dell'immobile anteriormente al 1° settembre 1967 grava sul privato che invoca la relativa disciplina edilizia. La fotografia aerea del 1968 e la carta tecnica regionale non consentivano di identificare con certezza il manufatto oggetto del condono. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono state ritenute, secondo l'orientamento richiamato, inutilizzabili come prova nel processo amministrativo, potendo al più avere valore indiziario; comunque, nel caso concreto, esse non dimostravano l'anteriorità al 1967 né identificavano con certezza l'edificio n. 3. Le dichiarazioni relative a interventi di ripristino e riedificazione successivi non chiarivano neppure se tali interventi fossero soggetti a permesso di costruire o avessero modificato la costruzione originaria. Le precedenti sentenze del TAR e del giudice penale non provavano la preesistenza al 1967, riferendosi rispettivamente alla preesistenza al 1997 e alla consistenza dell'immobile almeno dal 2002. Il Comune aveva inoltre valorizzato il permesso di costruire del 1972, la cui planimetria non rappresentava il manufatto, e la ricorrente non aveva fornito una spiegazione adeguatamente dimostrata di tale omissione. Ne conseguiva la conferma dell'autonoma ragione ostativa al condono, fondata sulla mancata dimostrazione della legittimità urbanistico-edilizia della preesistenza. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti, poiché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe potuto condurre all'accoglimento della domanda di condono, sorretta da una motivazione plurima. Il ricorso è stato quindi respinto. Nulla sulle spese, non essendosi costituiti il Comune e la Provincia.

Norme richiamate

  • D.P.R. 31/2017, Allegato A

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere che gli interventi non necessitassero di autorizzazione paesaggistica; la questione è rimasta assorbita per il rigetto fondato sulla mancata prova della preesistenza legittima.

  • art. 3, lett. c) d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente per la qualificazione delle opere edilizie; il TAR non ha deciso in modo determinante tale qualificazione, ritenendo comunque non provata la legittimità urbanistico-edilizia della preesistenza.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Invocato con riferimento alla trasmissione della documentazione alla Soprintendenza; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la formazione del silenzio-assenso; la censura è stata assorbita.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Richiamato nel motivo relativo alla ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile; il TAR ha comunque posto a carico della richiedente la prova rigorosa della preesistenza e consistenza dell'edificio.

  • art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Richiamato nella sentenza penale prodotta dalla ricorrente; il giudicato penale non è stato ritenuto dimostrativo della preesistenza dell'edificio al 1° settembre 1967.

  • art. 46 l. 47/1985

    Richiamato in relazione alla disciplina paesaggistica del condono; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 3 delle norme di attuazione del P.A.I. dell'Autorità dei bacini regionali del Lazio

    Invocato con riferimento alla classificazione dell'area e al tirante idraulico; il motivo è stato assorbito in ragione della mancata prova della legittimità urbanistico-edilizia della preesistenza.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per la memoria depositata in vista dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • Chi invoca gli effetti della disciplina edilizia riferita agli immobili preesistenti al 1° settembre 1967 deve provare l'esistenza e la consistenza del manufatto a quella data mediante elementi oggettivi, certi e univoci; ogni incertezza ricade a suo carico.
  • Fotografie aeree e rappresentazioni cartografiche generiche non sono sufficienti a dimostrare la preesistenza di uno specifico manufatto se non consentono, anche mediante adeguata comparazione, di identificarlo con certezza rispetto allo stato attuale.
  • Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non costituiscono, di regola, prova testimoniale utilizzabile nel processo amministrativo e possono assumere al più valore indiziario; in ogni caso, non sono sufficienti da sole quando non siano precise quanto alla data e all'identificazione del manufatto.
  • Le dichiarazioni relative all'esistenza di ruderi o annessi agricoli, se non collegano specificamente il bene all'edificio oggetto del condono e non chiariscono natura, data e portata degli interventi successivi, non provano la preesistenza dell'immobile legittimo alla data richiesta.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la conferma giurisdizionale di una sola ragione autonoma e sufficiente a sostenerne il dispositivo rende assorbibili le ulteriori censure, poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe arrecare utilità concreta al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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