Sentenza n. 10327/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi, di rifiuto di rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato richiesto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi di rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a New Delhi aveva rigettato la sua richiesta di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il Ministero ha rappresentato che l’Ambasciata aveva successivamente rilasciato al ricorrente il visto per lavoro subordinato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha definito la controversia con sentenza resa ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 60 c.p.a., ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata e determinato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate, poiché il ricorrente non aveva prodotto una procura alle liti munita dei requisiti di legalizzazione o apostille necessari per essere fatta valere nello Stato italiano.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la definizione della controversia quando, nel corso del giudizio, il sopravvenire di una situazione rende integralmente soddisfatta la pretesa azionata; il Tribunale lo ha applicato al sopravvenuto rilascio del visto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della causa in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di tale decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il sopravvenuto rilascio del titolo amministrativo richiesto dal ricorrente, quando soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza semplificata è possibile ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando il giudice abbia previamente avvisato le parti e ricorrano i presupposti per la decisione immediata.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte privata non abbia prodotto una procura alle liti munita dei requisiti di legalizzazione o apostille necessari per la sua efficacia nello Stato italiano.
Come è indicizzato
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