Cassazione Civile, Ordinanza n. 27666/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio sul rapporto di lavoro tra un dipendente e la società datrice. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni dal 1 febbraio 2007 al 31 agosto 2015, detratto l'aliunde perceptum, ritenendo che la percezione della pensione di vecchiaia da parte del lavoratore costituisse, nel caso concreto, un fatto sopravvenuto con efficacia risolutoria del rapporto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1372 c.c. e dell'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503 del 1992, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel collocare la cessazione del rapporto nel momento di inizio della percezione della pensione, poiché la maturazione dei requisiti pensionistici non determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando omesso esame della domanda diretta ad accertare la risoluzione del rapporto per effetto dell'assunzione del lavoratore presso altro datore di lavoro dal 1 aprile 2007, quindi in data anteriore a quella considerata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il motivo principale è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, e cioè a contestare l'apprezzamento della Corte d'appello circa la volontà concludente del lavoratore di far cessare il rapporto in correlazione alla fruizione della pensione di vecchiaia. Il motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché denunciava un omesso esame/omessa pronuncia senza veicolarlo correttamente come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
richiamato per escludere che la cessazione del rapporto potesse essere affermata in via automatica per il solo maturare o percepire della pensione, dovendosi invece accertare un valido atto o comportamento risolutivo
art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503 del 1992
invocato dal ricorrente per sostenere che il raggiungimento dei requisiti pensionistici non determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro
art. 18 S.d.L.
richiamato per affermare che la maturazione dei requisiti pensionistici incide sulla stabilità del rapporto, non sulla sua automatica estinzione
art. 360, n. 3, c.p.c.
non è il veicolo corretto per censurare un'omessa pronuncia o un vizio processuale
art. 360, n. 4, c.p.c.
è la norma che consente di denunciare correttamente l'omessa pronuncia o altri errores in procedendo
art. 360, n. 5, c.p.c.
il sindacato sulla valutazione di fatto è possibile solo nei limiti del vizio motivazionale, non come violazione di legge
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere dedotta come error in procedendo
art. 380 bis c.p.c.
richiamato nel procedimento di definizione camerale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico delle parti soccombenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto/modificato il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia non determina, di per sé, l'automatica cessazione del rapporto di lavoro; occorre un valido atto risolutivo o un comportamento concludente inequivoco idoneo a far emergere la volontà di scioglimento del vincolo.
- L'accertamento della volontà concludente di risolvere un rapporto di lavoro è tipicamente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione sotto forma di violazione di legge.
- Le censure che mirano, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del fatto storico sono inammissibili in sede di legittimità quando sono mascherate da violazione di norme sostanziali.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere dedotta come error in procedendo, denunciando espressamente la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
- La denuncia dell'omessa pronuncia richiede la specifica individuazione del capo di domanda non esaminato e non può essere surrettiziamente convertita in censura ex art. 360, n. 3 o n. 5 c.p.c.
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