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Sentenza

Sentenza n. 5028/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 02865/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il silenzio-rigetto asseritamente formatosi su un'istanza di accesso documentale e civico relativa all'immobile e ai beni del Caffè Greco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario e ministero vigilante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR sotto due profili. Con il primo motivo deduceva l'erroneità della decisione con riguardo al Ministero della Cultura, lamentando la mancata valutazione delle proprie difese, la violazione dell'art. 24 Cost. e dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contraddittorio e parità delle parti. Sosteneva che il Ministero avesse acquisito la documentazione richiesta nell'ambito del procedimento conclusosi con l'imposizione del vincolo culturale e che il TAR avesse erroneamente valorizzato una precedente nota ministeriale relativa a una diversa istanza. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 22 della l. n. 241/1990 e contestava che l'Ospedale Israelitico fosse estraneo alla disciplina dell'accesso documentale e civico. La richiesta riguardava atti di provenienza e trasferimento della proprietà dell'immobile, lo statuto dell'ente, relazioni di stima dei beni mobili e dell'azienda e documentazione relativa alla continuità aziendale. L'appellante invocava esigenze difensive connesse ai contenziosi sul rilascio dell'immobile, sulla proprietà e sul valore dei beni, nonché la sottoposizione del complesso al vincolo culturale.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Quanto al Ministero della Cultura, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha confermato la decisione di primo grado con diversa motivazione. Dall'esame testuale dell'istanza del 4 settembre 2025 è emerso che la richiesta di ostensione era rivolta all'Ospedale Israelitico, mentre il Ministero era stato indicato soltanto quale amministrazione vigilante. La successiva PEC di sollecito del 15 ottobre 2025 non poteva modificare il contenuto dell'istanza originaria, essendo peraltro intervenuta dopo il termine di trenta giorni per la formazione del silenzio-rigetto. La nota ministeriale del 27 agosto 2025 riguardava una precedente e diversa istanza del 16 agosto 2025 e non era quindi pertinente. Non essendo stata proposta un'istanza di accesso nei confronti del Ministero, non si era formato alcun silenzio-rigetto impugnabile. Quanto all'Ospedale Israelitico, il Collegio ha condiviso il rigetto del secondo motivo. L'assoggettamento di un soggetto privato alla disciplina dell'accesso documentale e civico opera solo limitatamente ai documenti inerenti ad attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. La documentazione richiesta riguardava invece vicende dominicali e patrimoniali dell'immobile e dei beni mobili, nonché rapporti privatistici dell'ente. Né il vincolo culturale trasformava i titoli di provenienza o trasferimento in atti pubblici, né rendeva il proprietario integralmente equiparabile a una pubblica amministrazione. Parimenti, l'attività sanitaria svolta dall'Ospedale in convenzione con il Servizio sanitario nazionale non rilevava, perché gli atti richiesti non erano connessi a tale attività. Anche lo statuto dell'ente non risultava riferibile, sulla base di quanto dedotto, a un'attività di pubblico interesse. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990

    limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

    L'accesso documentale nei confronti di soggetti privati è ammesso solo per documenti riferibili ad attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

  • art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013

    limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea

    Gli obblighi di trasparenza e l'accesso civico nei confronti degli enti privati restano circoscritti ai dati e documenti inerenti ad attività di pubblico interesse.

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale non si applica a documenti relativi alla sfera meramente privatistica di un soggetto privato non riconducibili ad attività di pubblico interesse.

  • d.lgs. n. 33/2013

    La disciplina dell'accesso civico non impone a un ente privato l'ostensione di atti estranei alle attività di pubblico interesse cui l'ente è eventualmente soggetto.

  • art. 7-bis d.lgs. n. 42/2004

    La sottoposizione di un complesso a tutela culturale non altera, ai fini dell'accesso, la natura privatistica dei titoli di provenienza e trasferimento relativi alla proprietà dei beni.

Massime di principio

  • Quando un'istanza di accesso è indirizzata a più soggetti, la sua riferibilità a ciascun destinatario deve essere accertata sulla base del tenore testuale della richiesta; la mera indicazione di un'amministrazione quale ente vigilante non equivale alla proposizione di una domanda ostensiva nei suoi confronti.
  • Una successiva comunicazione di sollecito non può ampliare o modificare l'oggetto di un'istanza di accesso ormai chiaramente definita, soprattutto se interviene dopo la scadenza del termine per la formazione del silenzio-rigetto.
  • L'accesso documentale e l'accesso civico nei confronti di soggetti privati sono limitati ai dati e documenti inerenti ad attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea; non comprendono gli atti relativi alle vicende dominicali e patrimoniali privatistiche dell'ente.
  • La sottoposizione di un bene privato a vincolo culturale non trasforma i titoli di provenienza, trasferimento o proprietà in atti amministrativi o pubblici ai fini dell'accesso, né rende il proprietario integralmente equiparabile a una pubblica amministrazione.
  • La circostanza che un soggetto privato svolga attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale non estende automaticamente l'obbligo di accesso a tutti i documenti da esso detenuti: occorre che gli atti richiesti siano specificamente connessi all'attività di pubblico interesse svolta in convenzione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoAppello
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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