Cassazione Civile, Ordinanza n. 02297/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, in qualità di socio di una società in liquidazione, impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2009. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, proponeva appello alla commissione tributaria regionale, che dichiarava il gravame inammissibile per asserita tardività del deposito dell'atto presso la segreteria. In cassazione il ricorrente censurava la decisione per avere erroneamente individuato il termine ultimo di deposito, sostenendo che il termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica dell'appello (avvenuta il 2.10.2019) scadeva l'1.11.2019 e che tale data, essendo festiva, comportava proroga al primo giorno feriale successivo, ulteriormente slittato al lunedì 4.11.2019 perché il 2.11.2019 cadeva di sabato. La censura, riqualificata come error in procedendo, investiva quindi la correttezza della declaratoria di inammissibilità per tardività. L'Agenzia delle Entrate resistette e propose ricorso incidentale condizionato, poi dichiarato inammissibile per carenza di soccombenza in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo tempestivo il deposito dell'appello perché il termine di trenta giorni, scaduto in giorno festivo e poi coincidente con un sabato, era prorogato al primo giorno feriale utile, cioè il 4.11.2019. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate, perché proposto da parte vittoriosa in appello e quindi priva di soccombenza/idoneo interesse a ricorrere.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
termine per il deposito dell'atto di appello presso la segreteria
il termine di trenta giorni per il deposito dell'appello tributario decorre dalla notifica e va calcolato secondo le regole generali sulla proroga dei termini che scadono in giorno festivo o di sabato
art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
termine per il deposito dell'atto di appello presso la segreteria
concorre a fissare il termine di trenta giorni per la costituzione in appello nel processo tributario
art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.
proroga al primo giorno feriale successivo
si applica anche al processo tributario e comporta il differimento del termine quando la scadenza cade in giorno festivo o in sabato
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la doglianza relativa alla tardività del deposito integra una censura processuale da riqualificare come vizio processuale denunciabile in cassazione
art. 380-bis c.p.c.
la causa è stata trattata con il rito camerale sulla base della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per il deposito dell'appello va calcolato applicando le regole generali di proroga dei termini processuali: se la scadenza cade in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo e, se quest'ultimo coincide con il sabato, ulteriore slittamento al primo giorno feriale utile.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardivo deposito è censurabile in cassazione come error in procedendo quando il giudice di merito abbia mal computato il termine processuale.
- Il ricorso incidentale, anche se condizionato, è inammissibile se proposto da parte vittoriosa nel grado di merito, difettando la soccombenza quale presupposto dell'interesse a impugnare.
- Nel giudizio di legittimità, quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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