Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02297/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, in qualità di socio di una società in liquidazione, impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2009. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, proponeva appello alla commissione tributaria regionale, che dichiarava il gravame inammissibile per asserita tardività del deposito dell'atto presso la segreteria. In cassazione il ricorrente censurava la decisione per avere erroneamente individuato il termine ultimo di deposito, sostenendo che il termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica dell'appello (avvenuta il 2.10.2019) scadeva l'1.11.2019 e che tale data, essendo festiva, comportava proroga al primo giorno feriale successivo, ulteriormente slittato al lunedì 4.11.2019 perché il 2.11.2019 cadeva di sabato. La censura, riqualificata come error in procedendo, investiva quindi la correttezza della declaratoria di inammissibilità per tardività. L'Agenzia delle Entrate resistette e propose ricorso incidentale condizionato, poi dichiarato inammissibile per carenza di soccombenza in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo tempestivo il deposito dell'appello perché il termine di trenta giorni, scaduto in giorno festivo e poi coincidente con un sabato, era prorogato al primo giorno feriale utile, cioè il 4.11.2019. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate, perché proposto da parte vittoriosa in appello e quindi priva di soccombenza/idoneo interesse a ricorrere.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    termine per il deposito dell'atto di appello presso la segreteria

    il termine di trenta giorni per il deposito dell'appello tributario decorre dalla notifica e va calcolato secondo le regole generali sulla proroga dei termini che scadono in giorno festivo o di sabato

  • art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    termine per il deposito dell'atto di appello presso la segreteria

    concorre a fissare il termine di trenta giorni per la costituzione in appello nel processo tributario

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    proroga al primo giorno feriale successivo

    si applica anche al processo tributario e comporta il differimento del termine quando la scadenza cade in giorno festivo o in sabato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la doglianza relativa alla tardività del deposito integra una censura processuale da riqualificare come vizio processuale denunciabile in cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    la causa è stata trattata con il rito camerale sulla base della proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine per il deposito dell'appello va calcolato applicando le regole generali di proroga dei termini processuali: se la scadenza cade in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo e, se quest'ultimo coincide con il sabato, ulteriore slittamento al primo giorno feriale utile.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardivo deposito è censurabile in cassazione come error in procedendo quando il giudice di merito abbia mal computato il termine processuale.
  • Il ricorso incidentale, anche se condizionato, è inammissibile se proposto da parte vittoriosa nel grado di merito, difettando la soccombenza quale presupposto dell'interesse a impugnare.
  • Nel giudizio di legittimità, quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.