Cassazione Penale, Sentenza n. 14295/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione e deduceva due censure: a) omissione di derubricazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo di aver agito per il recupero di un credito risarcitorio e senza costrizione sulla vittima; b) mancata assunzione di prova decisiva, con richiesta di escussione di un teste sulla sussistenza della legittima pretesa risarcitoria
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede una pretesa perfettamente coincidente con l'oggetto della tutela giuridica e non più ampia; nel caso concreto la pretesa riguardava terze persone (dipendenti del night club), la somma richiesta (5.000 euro) risultava sproporzionata rispetto al danno certificato (tre giorni di prognosi) e le minacce erano di portata intimidatoria, indicanti natura estorsiva. Sulla mancata rinnovazione istruttoria in appello la Corte ha osservato che il sindacato di legittimità è limitato quando la motivazione di merito si fonda su elementi sufficienti per la valutazione della responsabilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso
Principio delle Sezioni Unite sulla derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la pretesa deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela giuridica; non è ammissibile una pretesa più ampia o sproporzionata e l'agente deve essere animato dalla convinzione che il diritto gli spetti
Cass. sez.6, sent. n. 2972 del 4/12/2020 Rv. 280589
Cass. sez.6, sent. n. 2972 del 4/12/2020 Rv. 280589
Principio secondo cui il rigetto di istanze istruttorie in appello non è sindacabile in cassazione quando la motivazione di secondo grado risulti fondata su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità
Massime di principio
- La derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni è possibile solo se la pretesa è perfettamente coincidente con l'oggetto della tutela giuridica e non eccede né è sproporzionata rispetto al danno effettivamente risarcibile
- La presenza di minacce o atti intimidatori di effettiva portata caratterizza la condotta come estorsiva e rende implausibile la ricostruzione come mera autotutela privata
- La valutazione della congruità della pretesa (es. rapporto tra somma richiesta e danno certificato) può essere decisiva per escludere la legittimità della pretesa e per fondare la qualificazione del reato
- La Corte di cassazione sindaca in modo molto limitato le decisioni che riguardano l'assunzione o la rinnovazione delle prove in sede d'appello quando la motivazione di merito è esaustiva e supportata da elementi probatori sufficienti
- In casi analoghi conviene documentare con precisione la titolarità del diritto fatto valere e la proporzionalità della pretesa rispetto al danno, nonché evitare modalità di pressione che possano assumere rilievo intimidatorio
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