Cassazione Penale, Sentenza n. 24094/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bucchioni impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza con incidente (fatto in Arezzo il 17/12/2017). Il ricorso articolava quattro motivi: 1) intervenuta prescrizione del reato già maturata prima del decreto di citazione in appello, calcolando i periodi di sospensione per legittimo impedimento del difensore e la sospensione per emergenza pandemica; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) mancata sospensione del procedimento per messa alla prova (richiesta ai sensi degli artt. 168-bis e ss. c.p. e 464-bis e ss. c.p.p.), contestando valutazioni della Corte territoriale in ordine all'idoneità delle attività proposte; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per fatti successivi alla condotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato risultava estinto per prescrizione anteriore alla pronuncia di appello. Il Procuratore generale aveva anch'egli chiesto l'annullamento per prescrizione. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non si è proceduto all'esame approfondito degli altri motivi, né si è pronunciata un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., in quanto secondo la Corte non emergeva agli atti una immediata necessità di assoluzione di merito.
Norme richiamate
artt. 157 e ss. cod. pen.
Richiamati in relazione al calcolo della prescrizione e alle modalità di sospensione; usati dal ricorrente per sostenere che il termine di prescrizione era maturato prima del decreto di citazione in appello.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente invocava il suo riconoscimento, ma la Corte di legittimità non ha esaminato il merito di tale questione in ragione dell'intervenuta prescrizione.
artt. 168-bis e ss. cod. pen.
Riguardano la messa alla prova come misura alternativa; il ricorrente sosteneva che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso per messa alla prova, ma tale censura è risultata superflua dopo la dichiarazione di prescrizione.
artt. 464-bis e ss. cod. proc. pen.
Norme processuali connesse alla messa alla prova; citate dal ricorrente per criticare la valutazione della Corte territoriale sull'idoneità delle attività proposte.
art. 129 cod. proc. pen.
Permette alla Corte di legittimità di dichiarare una causa di non punibilità (es. prescrizione) e di annullare senza rinvio; la Corte ha fatto applicazione di tale principio per dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza impugnata. La Corte precisa inoltre che l'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se le risultanze consentono una immediata decisione di non colpevolezza, circostanza qui non ravvisata.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta in epoca anteriorre al decreto di citazione in appello o prima della pronuncia impugnata, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato; gli altri motivi di ricorso diventano in gran parte irrilevanti.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate tutte le periodiche sospensioni previste (es. legittimo impedimento del difensore) e quelle normative straordinarie (es. sospensione per emergenza pandemica); una corretta documentazione dei periodi di impedimento/processuali è essenziale.
- La dichiarazione di prescrizione estingue il reato e rende superflua l'analisi di eventuali vizi processuali o di merito; la Cassazione, in presenza di una causa di estinzione, non rimette necessariamente la questione al giudice di merito.
- L'eventuale riconoscimento di cause di non punibilità diverse (es. particolare tenuità, messa alla prova, attenuanti generiche) va valutato dai giudici di merito, ma perde rilievo se la prescrizione è già intervenuta.
- L'art. 129 c.p.p. consente alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio; un'assoluzione di merito ex art.129, comma 2 richiede che dagli atti emerga in modo evidente l'obbligo di assoluzione, condizione non sempre soddisfatta.
- Quando si contesta la prescrizione è importante specificare e documentare i periodi di sospensione e le relative date (es. dichiarazioni di legittimo impedimento, certificati, istanze di rinvio) perché la Cassazione valuta il calcolo dei termini anche d'ufficio.
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