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Ordinanza

Ordinanza n. 113/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento pubblicato in data 12 novembre 2025, con cui la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del bando di chiamata per professore di prima fascia nel per il gruppo scientifico disciplinare 07/MVET-05 Clinica chirurgica e ostetrica veterinaria e il settore scientifico disciplinare MVET-05/A - Clinica chirurgica veterinaria, ha individuato quale candidato idoneo e vincitore il prof. -OMISSIS-, con conseguente mancato riconoscimento dell'idoneità e mancata chiamata del prof. -OMISSIS-, come risultante dal verbale finale della procedura e dagli atti pubblicati all'esito della stessa; - nonché, del verbale finale della Commissione e dell'elenco del candidato vincitore, nella parte in cui non comprende il ricorrente prof. -OMISSIS-; - di tutti gli atti della procedura e, in particolare, di tutti i verbali delle riunioni della Commissione, segnatamente di quelli relativi alla fissazione e formalizzazione dei criteri di valutazione; alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale comparativo sui candidati prof. -OMISSIS- e prof. -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti o comunque collegati, anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra, il verbale di definizione dei criteri e gli altri verbali intermedi della Commissione; - ove necessario e solo in via gradata e cautelare, dei provvedimenti regolamentari e delle disposizioni interne di Ateneo e di Dipartimento eventualmente applicati o interpretati in modo sfavorevole alla posizione del ricorrente nella procedura di chiamata, nella parte in cui fossero intesi nel senso di consentire una valutazione non proporzionata e non motivata dei titoli scientifici, didattici, gestionali e clinici del prof. -OMISSIS- rispetto a quelli del prof. -OMISSIS-; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19 febbraio 2026: - del decreto n. 3769 del 1° dicembre 2025 emesso dall’Università degli Studi di Bari, relativo alla nomina dal 7 gennaio 2026 del prof. -OMISSIS-- come vincitore della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia; - della comunicazione della presa di servizio del prof. -OMISSIS- in data 8 gennaio 2026; - della delibera del 20 novembre 2025 del Consiglio di Dipartimento dell’Università degli Studi di Bari, contenente la proposta di chiamata del prof. -OMISSIS- a professore di prima fascia per il gruppo scientifico disciplinare 07/MVET05 – Clinica chirurgica e ostetrica veterinaria; - della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 26 novembre 2025, contenente l’approvazione delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia; - del decreto rettorale n. 3505 del 12 novembre 2025; - della delibera del Senato Accademico del 25 novembre 2025, contenente il parere favorevole alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia; - ove necessario, dei provvedimenti regolamentari e delle disposizioni interne di Ateneo e di Dipartimento eventualmente applicati o interpretati in modo sfavorevole alla posizione del ricorrente nella procedura di chiamata, nella parte in cui fossero intesi nel senso di consentire una valutazione non proporzionata e non motivata dei titoli scientifici, didattici, gestionali e clinici del prof. -OMISSIS- rispetto a quelli del prof. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della procedura di chiamata per professore di prima fascia, con individuazione di altro candidato quale idoneo e vincitore, nonché successivi atti di chiamata e presa di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esito della procedura di chiamata per professore universitario di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare relativo alla clinica chirurgica e ostetrica veterinaria, contestando il mancato riconoscimento della propria idoneità e la mancata chiamata, nonché i verbali della commissione giudicatrice, inclusi quelli relativi alla fissazione dei criteri, alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e alla formulazione dei giudizi individuali e comparativi. Ha inoltre impugnato con motivi aggiunti il decreto di nomina del candidato controinteressato, la proposta e l’approvazione della chiamata, il decreto rettorale e gli ulteriori atti connessi, deducendo, per quanto emerge dall’oggetto dell’impugnazione, una valutazione non proporzionata e non adeguatamente motivata dei propri titoli scientifici, didattici, gestionali e clinici rispetto a quelli del candidato individuato come vincitore. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Pur rilevando la documentata presa di servizio del controinteressato, con decorrenza dal 7 gennaio 2026, ha considerato il conseguente interesse pubblico alla continuità didattica nello svolgimento dell’anno accademico in corso. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio non ha ravvisato elementi chiari e immediatamente apprezzabili idonei a sostenere le tesi del ricorrente, ritenendo che le questioni dedotte necessitino di adeguati approfondimenti nella fase di merito. Non è stata quindi disposta la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare collegiale; l’istanza è stata respinta per l’assenza di un fumus boni iuris chiaro e immediatamente apprezzabile, anche in ragione della necessità di approfondimenti nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di atti adottati all’esito di una procedura selettiva non può essere disposta quando le censure non evidenzino elementi di illegittimità chiari e immediatamente apprezzabili e richiedano un adeguato approfondimento nella fase di merito.
  • Nella valutazione cautelare relativa alla chiamata di un professore universitario già immesso in servizio, il giudice può considerare l’interesse pubblico alla continuità didattica connessa allo svolgimento dell’anno accademico in corso nel bilanciamento degli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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