Ordinanza n. 305/2026 - Bari, Sezione 1
per l’accertamento del diritto della ricorrente alla liquidazione della somma di € 11.921,71, con valuta al 31.05.2019, da parte del Comune di Foggia, o di quella maggiore o minor somma accertata in corso di giudizio, a titolo di risarcimento per le somme relative alle mancate contribuzioni previdenziali obbligatorie relative al periodo nov. 1983/dic. 1984; e per la condanna del Comune di Foggia al pagamento della predetta somma in favore della ricorrente o di quella maggiore o minor somma così come accertata e/o determinata ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria successivi al 31.05.2019 e fino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ritenendo che la domanda, sostanzialmente diretta all'esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, debba essere proposta davanti allo stesso Consiglio di Stato. La competenza è funzionale e inderogabile ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a. La causa potrà essere riassunta davanti al Consiglio di Stato nel termine previsto dall'art. 15 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4645 del 2006, quanto alla liquidazione delle contribuzioni previdenziali e delle somme risarcitorie dovute
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla liquidazione di € 11.921,71, o della maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento per le mancate contribuzioni previdenziali obbligatorie relative al periodo novembre 1983-dicembre 1984. La domanda è stata originariamente proposta come azione di accertamento e condanna risarcitoria, ma il TAR ha rilevato che essa presenta gli elementi sostanziali dell'azione di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4645 del 26 luglio 2006. Tale sentenza aveva condannato il Comune al risarcimento del danno da mancata assunzione quale educatrice di scuola materna comunale per determinati periodi, includendo la retribuzione, la quota di trattamento di fine rapporto e il valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie, con abbattimento equitativo del 50%, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Dopo aver riqualificato l'azione ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., il TAR ha sottoposto alle parti il possibile profilo di incompetenza funzionale in favore del Consiglio di Stato.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di riqualificare la domanda secondo l'azione sostanzialmente proposta, previa comunicazione alle parti quando ciò incida sul contraddittorio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per sottoporre alle parti il possibile profilo d'incompetenza funzionale e consentire il deposito di memorie.
art. 113, comma 1, c.p.a.
Attribuisce al Consiglio di Stato la competenza funzionale inderogabile sui giudizi di ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato.
art. 15 c.p.a.
Disciplina il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.
art. 1226 c.c.
Richiamato nella domanda per la determinazione equitativa dell'eventuale risarcimento; non è oggetto di esame nel merito.
Massime di principio
- Quando una domanda formalmente qualificata come accertamento e condanna risarcitoria è sostanzialmente diretta a ottenere l'esecuzione o il completamento dell'esecuzione di una precedente sentenza, il giudice deve riqualificarla come azione di ottemperanza, nel rispetto del contraddittorio.
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del Consiglio di Stato rientra nella competenza funzionale inderogabile del Consiglio di Stato, anche quando sia stato introdotto davanti a un TAR.
- La dichiarazione di incompetenza funzionale non definisce il merito della pretesa e consente la riassunzione davanti al giudice competente entro il termine previsto dall'art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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