Ordinanza n. 65/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso il 25 novembre 2025 nei confronti del ricorrente, Sig. -OMISSIS-, a quest’ ultimo notificato per il tramite del Comando Stazione Carabinieri di Campo di Giove, il 28 novembre 2025, con cui la Prefettura dell’Aquila ha disposto, ex art. 39 TULPS, il divieto di detenere armi e munizioni, nonché, a scopo cautelare, la conseguente cessione a terzi, entro il termine di 150 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi e munizioni, con obbligo cautelare di cessione a terzi entro 150 giorni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, notificato il 28 novembre 2025, con cui gli è stato vietato di detenere armi e munizioni ed è stata disposta la loro cessione a terzi entro 150 giorni. Il provvedimento richiamava il precedente rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile da caccia del 10 maggio 2021, confermato dal Questore di L'Aquila con provvedimento dell'8 settembre 2025. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che la domanda cautelare non conteneva alcuna allegazione relativa al pericolo di un danno grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il divieto di detenzione di armi e munizioni costituisse atto conseguente e connesso al reiterato rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile da caccia. L'ordinanza rileva inoltre che il ricorso ometteva del tutto di allegare il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dal divieto impugnato. Sono stati quindi ritenuti carenti entrambi i requisiti necessari per la tutela cautelare, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
La disposizione è richiamata quale base normativa del divieto prefettizio di detenere armi e munizioni.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina processuale della domanda cautelare.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve allegare specificamente un pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato; l'omessa allegazione del periculum in mora è sufficiente a escludere la concessione della misura cautelare.
- Quando il divieto di detenzione di armi e munizioni è adottato quale atto conseguente e connesso al reiterato rigetto della domanda di rilascio della licenza di porto d'armi, la valutazione cautelare deve considerare tale rapporto di connessione tra i due provvedimenti.
- La tutela cautelare non può essere accordata in mancanza di entrambi i requisiti richiesti, individuati nell'ordinanza nel fumus boni iuris e nel periculum in mora.
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