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Ordinanza

Ordinanza n. 318/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - delle graduatorie di merito del concorso ordinario di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso B022- Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali nell'Istruzione secondaria di II° grado per le Regioni Marche ed Emilia Romagna pubblicate con decreto prot. n. 1285 del 19.07.2025, come integrate con decreto prot. n. 1629 del 25.08.2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, nonchè degli ulteriori decreti eventualmente adottati e non conosciuti, che hanno apportato ulteriori modifiche; - dei verbali della Commissione valutatrice n. 5 del 05.05.2025 e n. 9 del 09.05.2025, mediante i quali si è decisa l'apposizione del nome e del cognome dei candidati sui fogli utilizzati per la prova pratica; - nonchè di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso che possa ledere gli interessi dei ricorrenti, anche eventualmente non conosciuto. Per l'accertamento e la declaratoria - del diritto dei ricorrenti all'annullamento delle graduatorie del concorso ordinario di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso B022-Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni del ni Multimediali- nell'istruzione secondaria di II° grado per le Regioni Marche ed Emilia-Romagna pubblicate con decreto prot. n. 1629 del 25.08.2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e del loro diritto alla ripetizione della prova pratica e delle successive fasi concorsuali.

Giustizia amministrativa202500619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito del concorso ordinario per la classe B022 e verbali della commissione relativi all'apposizione dei nominativi sui fogli della prova pratica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie di merito del concorso ordinario per il personale docente della scuola secondaria, classe B022, relative alle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, nonché i verbali della commissione che avevano previsto l'apposizione del nome e del cognome dei candidati sui fogli utilizzati per la prova pratica. Hanno chiesto anche l'annullamento delle graduatorie, la ripetizione della prova pratica e la rinnovazione delle successive fasi concorsuali. Con precedente ordinanza il TAR aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie. L'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità del ricorso sostenendo che i ricorrenti avevano eseguito la notifica per pubblici proclami secondo la procedura ordinaria prevista dal Ministero, inviando la richiesta alla sede centrale, anziché secondo le modalità più articolate stabilite dal TAR. I ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini per errore scusabile. Il TAR ha valutato, da un lato, l'invio tempestivo dell'istanza entro il termine di cinque giorni e, dall'altro, l'assenza, nell'ordinanza precedente, di una specifica indicazione che imponesse di rivolgere la comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche anziché alla sede centrale del Ministero. Quanto alla mancata comunicazione agli indirizzi di posta elettronica dei candidati e alla relativa attestazione, il TAR ha ritenuto che tali adempimenti fossero di competenza dell'Amministrazione procedente e non imputabili ai ricorrenti. È stata inoltre documentata la trasmissione e la pubblicazione della precedente ordinanza sul sito dell'USR Marche.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di rimessione in termini per errore scusabile e ha disposto il completamento della notifica mediante la ripetizione della notificazione per pubblici proclami. I ricorrenti dovranno presentare all'USR Marche, entro cinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, un'istanza corredata da copia informatica del ricorso e dell'ordinanza. L'USR dovrà pubblicare gli atti sul proprio sito istituzionale, nella pagina relativa alla procedura concorsuale, e inviare contestualmente l'avviso agli indirizzi di posta elettronica dei candidati inseriti nelle graduatorie, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciando apposita attestazione e mantenendo la pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva. Le parti controinteressate non costituite potranno costituirsi nei termini decorrenti dall'inizio della pubblicazione. I ricorrenti dovranno depositare la prova della notificazione e l'attestazione amministrativa entro dieci giorni dal rilascio. Il TAR non ha deciso il merito dell'impugnazione delle graduatorie e dei verbali; ha fissato per la discussione di merito la pubblica udienza del 9 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 150 c.p.c.

    procedura ordinaria di notifica per pubblici proclami

    La procedura di notificazione per pubblici proclami richiamata dall'Amministrazione non esauriva, nel caso concreto, gli adempimenti specificamente prescritti dal TAR con la precedente ordinanza.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta quando la parte abbia rispettato tempestivamente il termine assegnato per l'adempimento, ma abbia indirizzato l'istanza all'amministrazione centrale anziché all'ufficio periferico, se l'ordinanza giudiziale non indicava in modo specifico l'ufficio competente a riceverla.
  • Gli adempimenti di pubblicazione sul sito istituzionale e di comunicazione agli indirizzi di posta elettronica dei controinteressati, quando siano posti a carico dell'amministrazione procedente dal giudice, non possono essere imputati alla parte ricorrente ai fini della valutazione dell'integrazione del contraddittorio.
  • In caso di rimessione in termini e completamento della notifica per pubblici proclami, il giudice può prescrivere puntualmente la sequenza degli adempimenti a carico della parte ricorrente e dell'amministrazione, stabilendo termini per la richiesta, la pubblicazione, le comunicazioni, il rilascio dell'attestazione e il deposito della prova.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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