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Sentenza

Sentenza n. 1504/2026 - Roma, Sezione 5

per l'esecuzione della sentenza n. 8400/2022 emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, Giudice dott.ssa Monterosso, resa all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 23444/2020, pubblicata in data 14/10/2022, notificata in data 21/12/2022, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202507051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto l’anzianità di servizio, disposto l’inquadramento stipendiale e condannato al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata durante i rapporti a termine, con la progressione stipendiale prevista dai CCNL per il personale a tempo indeterminato, ordinato l’inquadramento nella fascia corrispondente all’anzianità maturata e condannato il Ministero al pagamento di euro 6.032,21, oltre interessi legali e regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione. Il Ministero non si è costituito tempestivamente e non ha fornito chiarimenti, documentazione o elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del giudicato o l’esistenza di sopravvenienze ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo non eseguita dall’Amministrazione l’obbligazione derivante dalla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, il direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente in materia scolastica, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., precisando che l’astreinte decorrerà soltanto dall’eventuale inottemperanza ai termini fissati nel dispositivo e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere solo dall’eventuale inosservanza dei termini assegnati nel dispositivo ed è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la sentenza imponga all’amministrazione obblighi di facere o di pagamento riferiti al caso deciso.
  • A fronte dell’allegazione specifica dell’inadempimento del giudicato, l’amministrazione deve fornire chiarimenti ed elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione o l’esistenza di sopravvenienze ostative; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata anche in relazione al ritardo nell’esecuzione di obblighi pecuniari, ma può essere fatta decorrere dal momento dell’eventuale futura inosservanza dei termini stabiliti dal giudice e parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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