Cassazione Penale, Ordinanza n. 25849/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice dell'udienza preliminare emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte rileva che le censure dedotte non rientrano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attengono a: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto dell'impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: solo vizi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità".
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla legge.
- Se le censure non investono uno dei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è inammissibile per indeducibilità dei motivi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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