Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società debitrice aveva chiesto al tribunale la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti dal creditore. Sosteneva che, davanti allo stesso tribunale, fosse pendente un autonomo giudizio di merito promosso dalla debitrice per far accertare la nullità delle clausole/competenze del mutuo posto a fondamento del credito azionato in via esecutiva, e che tale giudizio fosse pregiudiziale rispetto all'esecuzione perché idoneo a incidere sull'effettività del credito. A fronte del rigetto dell'istanza da parte del tribunale, la debitrice ha proposto regolamento di competenza, deducendo che il diniego di sospensione ex art. 295 c.p.c. fosse impugnabile con regolamento necessario di competenza in quanto provvedimento decisorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ribadito l'orientamento secondo cui l'ordinanza che nega la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., perché tale impugnazione è prevista solo per i provvedimenti che dispongono la sospensione e non può essere estesa in via analogica, trattandosi di disciplina eccezionale. Non è stata pronunciata condanna alle spese per l'assenza di attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria era stata invocata dalla parte, ma il suo diniego non apre la strada al regolamento di competenza.
art. 42 c.p.c.
Il regolamento di competenza non è ammissibile contro l'ordinanza che nega la sospensione ex art. 295 c.p.c., in quanto la norma non è suscettibile di interpretazione analogica.
art. 380-ter c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto.
art. 623 c.p.c.
Richiamato dal giudice di merito come norma che disciplina le ipotesi di sospensione nel processo esecutivo.
art. 624 c.p.c.
Richiamato dal giudice di merito come norma che disciplina le ipotesi di sospensione nel processo esecutivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'ordinanza che respinge l'istanza di sospensione necessaria del processo non è impugnabile con regolamento di competenza, poiché l'art. 42 c.p.c. non consente un'estensione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati.
- Nel processo esecutivo, la sospensione deve essere ricondotta alle specifiche disposizioni che la regolano; non può essere surrogata, ai fini dell'impugnazione del diniego, dal meccanismo generale dell'art. 295 c.p.c.
- La disciplina del regolamento di competenza in tema di sospensione ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente.
- L'inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, in assenza di discrezionalità, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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