Sentenza n. 292/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del decreto emesso dal Questore della Provincia di Fermo, notificato brevi manu al sig. Bouhoufra Mohamed in data 13 novembre 2025 da parte del personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Fermo, di irricevibilità dell'istanza del permesso di soggiorno per Lavoro subordinato-attesa occupazione avanzata dal medesimo a mezzo kit postale codice assicurata 05955369752-1, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni altra ulteriore statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale della durata di 270 giorni, non era riuscito a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, per cause asseritamente a lui non imputabili e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. La Questura aveva dichiarato irricevibile l’istanza presentata il 17 settembre 2025, ritenendo che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta fosse automaticamente ostativa al rilascio del titolo di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo all’omessa trasmissione del preavviso di diniego. Ha affermato che il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, quando non costituisce attività vincolata, deve essere preceduto dalla comunicazione prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel caso concreto, la qualificazione dell’atto come irricevibilità aveva prodotto sostanzialmente il rifiuto del bene della vita richiesto; pertanto, l’omissione del preavviso aveva inciso sulla completezza dell’istruttoria e della motivazione e aveva impedito al ricorrente di fornire il proprio contributo collaborativo e difensivo. Il giudice ha inoltre rilevato che la mancata sottoscrizione del contratto con il datore indicato nel nulla osta non rende automaticamente vincolato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. L’atto è stato annullato, con salvezza del potere dell’Amministrazione di riesaminare nel merito l’istanza mediante ulteriori provvedimenti. Le spese sono state compensate in ragione della natura procedimentale del vizio.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è necessario prima dell’adozione del diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno quando l’attività amministrativa non è vincolata; la sua omissione è rilevante se impedisce il contributo partecipativo del richiedente e incide sull’istruttoria, sulla motivazione e sul contenuto dell’atto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione intende respingere un’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno mediante un atto sostanzialmente reiettivo, deve comunicare previamente i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, qualora la decisione non sia vincolata.
- La qualificazione formale del provvedimento come irricevibilità non esclude l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando l’atto produce sostanzialmente il rifiuto del bene della vita richiesto.
- L’omissione del preavviso di diniego è invalidante quando impedisce al richiedente di partecipare al procedimento e fornisce elementi idonei a incidere sulla completezza dell’istruttoria, sulla motivazione e sul contenuto dispositivo del provvedimento.
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore indicato nel nulla osta non rende automaticamente vincolato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; l’Amministrazione deve valutare la situazione concreta nel rispetto delle garanzie partecipative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 513/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →