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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00475/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Vibo Valentia per il reato previsto dagli artt. 110, 624-bis, commi 2 e 3, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 5 e all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. Il difensore ha proposto motivi volti a contestare: 1) la nullità per mancato avviso e mancata traduzione dell'imputato Tigani, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, per l'udienza pubblica del 18/12/2024; 2) la valutazione di attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa (assenza di riscontri esterni, sopravvenuta irripetibilità, mancata partecipazione della difesa alla formazione della prova); 3) la mancata considerazione dell'incensuratezza e di altre circostanze ai fini delle attenuanti (violazione artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione nella valutazione della gravità della condotta e del comportamento processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che non esista un obbligo legale di avvisare l'imputato sottoposto ad arresti domiciliari della facoltà di essere tradotto o di autorizzarlo a comparire libero; l'onere di chiedere la traduzione compete all'imputato. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato la legittimità dell'utilizzo dell'individuazione fotografica svolta nelle indagini, ribadendo che il riconoscimento fotografico è una prova atipica valutabile in base alla sua attendibilità e che, nel caso concreto, la persona offesa aveva fornito descrizioni nitide e aveva riconosciuto gli imputati senza incertezze. Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato l'art. 62-bis, ultimo comma, secondo cui la sola incensuratezza non impone il riconoscimento delle attenuanti e ha spiegato che la gravità della condotta (commessa nei confronti di persona anziana) e il comportamento processuale giustificano il mancato riconoscimento delle attenuanti invocate. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma di concorso di persone nel reato; la sentenza conferma l'applicazione in relazione al reato principale.

  • art. 624-bis, commi 2 e 3 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (furto aggravato); la condanna è stata confermata in base alla gravità delle condotte aggregate.

  • art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Aggravante richiamata a fondamento della pena aumentata; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso di specie.

  • art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Ulteriore disposizione relativa alle circostanze del reato richiamata in motivazione per la quantificazione della pena.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che il giudice può utilizzare, come elemento di prova, anche l'individuazione fotografica compiuta durante le indagini, trattandosi di dichiarazione valutabile nella sua attendibilità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte ha richiamato il disposto, osservando che la sola incensuratezza non obbliga al riconoscimento delle attenuanti; va valutata congiuntamente ad altre circostanze e alla gravità del fatto.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; invocata dalla difesa in relazione alle attenuanti, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • L'imputato sottoposto agli arresti domiciliari non ha diritto che l'autorità lo avvisi di essere tradotto in udienza: l'onere di chiedere la traduzione o l'autorizzazione a comparire è dell'imputato.
  • Il riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini è una prova atipica ammissibile in giudizio ai sensi dell'art. 189 c.p.p.; la sua rilevanza dipende dall'attendibilità complessiva della dichiarazione e dalle circostanze (vicinanza, precisione della descrizione, ripetitività del riconoscimento).
  • La sola incensuratezza non impone il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis: deve essere valutata insieme ad altri elementi rilevanti, come la gravità del fatto e il comportamento processuale.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili in cassazione, con conseguente condanna alle spese e, nel caso previsto, al pagamento dovuto alla Cassa delle ammende.

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