Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8729/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo (il “Ministero” o il “Ministero del Turismo”) prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CAROSELLO TONALE S.P.A. il 31 marzo 2026: per l’annullamento a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FUNIVIE SEGGIOVIE SAN MARTINO S.R.L. il 9 aprile 2026: per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare ovvero, in subordine, della misura di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a., - dei provvedimenti e degli atti già impugnati con il ricorso principale, ossia: - del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - qualora occorra, della menzionata nota del Ministero, prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - nonché dei provvedimenti ostesi dal Ministero il 4 febbraio 2026 e impugnati con i presenti motivi aggiunti, ossia: - dei verbali della selezione n. 1 dell’11 marzo 2025, n. 2 del 19 marzo 2025, n. 3 del 4 giugno 2025, n. 4 dell’11 giugno 2025, n. 5 del 2 luglio 2025, n. 6 del 17 luglio 2025 (Doc. n. 6), n. 7 del 17 luglio 2025; - della nota prot. 258768 del 5 novembre 2025 a firma del Rup e allegata graduatoria; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi per interventi su impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché gli atti della commissione di valutazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato all'avviso pubblico per l'erogazione di contributi destinati a interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale, conseguendo 60/100 punti, a fronte della soglia di 65 punti necessaria per l'ammissione al finanziamento. Il ricorso introduttivo era stato proposto senza formulare specifiche censure, in attesa dell'ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti. Il Ministero e le controinteressate hanno eccepito l'inammissibilità per genericità e indeterminatezza dei motivi. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione dell'art. 77 del r.d. n. 827/1924, violazione dell'art. 13 dell'avviso, difetto di trasparenza, istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del soccorso istruttorio, contestando anche l'utilizzo del sorteggio per dirimere le parità di punteggio e rivendicando l'attribuzione di un punteggio più elevato sulla base del progetto e della documentazione prodotta. La controinteressata ammessa al finanziamento con 65 punti ha proposto ricorso incidentale per ottenere un punteggio maggiore e una migliore collocazione in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a., poiché privo dell'indicazione di motivi specifici e della causa petendi. La mera riserva di articolare le censure dopo l'accesso non è stata ritenuta sufficiente: la ricorrente avrebbe potuto dedurre già nel ricorso motivi di diritto, anche in forma embrionale, successivamente specificabili o integrabili. Il decreto impugnato indicava infatti sia l'utilizzo del sorteggio per le domande a pari punteggio sia i punteggi attribuiti alle singole domande, rendendo immediatamente percepibili possibili profili di lesività e consentendo la formulazione di censure specifiche. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché propri, ossia diretti esclusivamente ad ampliare la causa petendi del ricorso introduttivo, dal quale dipendono sul piano processuale; in subordine sono stati dichiarati irricevibili per tardività, essendo stati notificati oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché volto soltanto a conseguire un punteggio maggiore e rilevante solo in caso di accoglimento del ricorso principale. Sono stati dichiarati improcedibili anche gli interventi ad opponendum delle ulteriori controinteressate. Le spese sono state compensate tra le parti; nulla è stato disposto nei confronti delle società non costituite.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    comma 1, lett. d), e comma 2

    Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; la loro omissione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti circa i possibili profili di rito e la possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Era stato richiamato dalla ricorrente per chiedere, in subordine alla misura cautelare, una misura di fissazione sollecita dell'udienza di merito; il giudice non ha esaminato la richiesta per la definizione in rito del giudizio.

  • art. 77 r.d. 23 maggio 1924, n. 827

    È stato invocato dalla ricorrente nei motivi aggiunti, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

  • art. 13 dell'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024

    È stato invocato per contestare i criteri e le modalità di valutazione delle domande, il sorteggio delle posizioni ex aequo e l'attribuzione del punteggio; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è inammissibile quando si limita a chiedere l'annullamento dell'atto e rinvia integralmente l'individuazione delle illegittimità a un momento successivo, senza indicare specifici motivi e la causa petendi, anche se il ricorrente intende acquisire documentazione mediante accesso.
  • Il requisito della specificità dei motivi è soddisfatto quando le censure consentono di individuare i vizi dedotti, le tesi sostenute e il petitum sostanziale, fornendo almeno un principio di prova idoneo a sorreggere la domanda; formule generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
  • La mancata conoscenza integrale degli atti della procedura non impedisce al ricorrente di formulare motivi iniziali almeno embrionali quando il provvedimento impugnato rende già percepibili i profili di lesività e consente di contestare specifici elementi, come il criterio di selezione utilizzato o il punteggio attribuito.
  • I motivi aggiunti propri, diretti ad ampliare la causa petendi mediante nuove censure, hanno natura accessoria e dipendente rispetto al ricorso introduttivo; se quest'ultimo è inammissibile per un vizio processuale originario, anche i motivi aggiunti propri non possono essere esaminati nel merito.
  • Quando le censure contenute nei motivi aggiunti avrebbero potuto essere proposte sin dalla notificazione del provvedimento lesivo, i motivi aggiunti non possono eludere il termine decadenziale di sessanta giorni; se proposti oltre tale termine, sono irricevibili per tardività.
  • Il ricorso incidentale della controinteressata, volto esclusivamente a migliorare la propria posizione in graduatoria, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è definito in rito senza possibilità di incidere sulla graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.