Cassazione Civile, Ordinanza n. 39879/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti di due contribuenti in relazione alla plusvalenza derivante dalla vendita, avvenuta il 3 marzo 2011, di un terreno edificabile ceduto a un terzo. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi dei contribuenti, riducendo l’imposta dovuta; in appello la CTR, riuniti i gravami, aveva ulteriormente ridotto l’imponibile e l’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente considerato, ai fini della plusvalenza tassabile nel 2011, anche un acconto pagato nel 2010, questione non dedotta dai contribuenti; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917/1986, deducendo che, pur operando il principio di cassa, i pagamenti anticipati prima del trasferimento della proprietà concorrono a formare la plusvalenza nel periodo d’imposta in cui si realizza l’effetto traslativo, cioè nel 2011 e non nel 2010. I contribuenti sono rimasti intimati.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la questione dell’imputazione per cassa degli acconti fosse già interna al thema decidendum, poiché l’avviso di accertamento e le difese dei contribuenti avevano già posto in discussione la tassazione della plusvalenza nell’anno 2011 con riferimento a pagamenti e trasferimento del bene avvenuti in tempi diversi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nella cessione di terreno edificabile, la plusvalenza è sì regolata dal principio di cassa, ma il momento impositivo resta ancorato all’effetto traslativo del negozio: anche le somme percepite in anticipo, quindi, concorrono alla tassazione nell’anno in cui si verifica il trasferimento della proprietà. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il divieto di ultrapetizione non è violato quando la questione giuridica decisa dal giudice di merito rientra nel thema decidendum originariamente introdotto dalla pretesa fiscale e dalle contestazioni del contribuente, anche se la specifica argomentazione non sia stata formulata in modo espresso come motivo autonomo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge sostanziale, qui riferito alla disciplina fiscale della plusvalenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di norme processuali, qui riferito all’asserita ultrapetizione.
art. 67, comma 1, lett. a) e lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
Disciplina la tassazione delle plusvalenze; per la cessione di terreni edificabili la plusvalenza è imponibile secondo il principio di cassa, ma nel caso concreto il momento impositivo coincide con il trasferimento della proprietà, al quale si collega la definitività della plusvalenza.
art. 82, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato quale disposizione che informa il principio di cassa nella tassazione della plusvalenza.
art. 81 d.P.R. n. 917 del 1986
È la previgente numerazione della norma sulla plusvalenza, richiamata ratione temporis.
Massime di principio
- Nella cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, la plusvalenza è soggetta al principio di cassa, ma il relativo presupposto impositivo si completa solo con il trasferimento della proprietà del bene; di conseguenza, anche gli acconti percepiti prima del rogito vanno imputati al periodo d’imposta in cui avviene l’effetto traslativo.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito decide su una questione giuridica che, pur non essendo stata formulata con identica espressione dalle parti, sia già compresa nel fatto costitutivo della pretesa tributaria e nelle contestazioni originarie del contribuente.
- Nel giudizio tributario, la delimitazione del thema decidendum dipende non solo dai motivi esplicitamente dedotti, ma anche dal contenuto sostanziale dell’atto impositivo e delle difese che investono il medesimo presupposto fiscale.
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