Sentenza n. 5621/2026 - Napoli, Sezione 6
avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla conclusione dei procedimenti di verifica della regolarità dei nulla osta rilasciati nei procedimenti amministrativi prott. nn. P-NA/L/Q/2023/119974; P-NA/L/Q/2023/120527; P-NA/L/Q/2023/120921; P-NA/L/Q/2023/119641; P-NA/L/Q/2023/119500; P-NA/L/Q/2023/115535; P-NA/L/Q/2023/115943; P-NA/L/Q/2023/121250; P-NA/L/Q/2023/114922; P-NA/L/Q/2023/ 113932; P-NA/L/Q/2023/119385; P-NA/L/Q/2023/115372; P-NA/L/Q/2023/114435; P-NA/L/Q/ 2023/116099; P-NA/L/Q/2023/120782; P-NA/L/Q/2023/114769; P-NA/L/Q/2023/115223; P-NA/L/ Q/2023/120344; P-NA/L/Q/2023/121143; P-NA/L/Q/2023/115663; P-NA/L/Q/2023/120675; P-NA/L/Q/2023/114079; P-NA/L/Q/ 2023/121052: P-NA/L/Q/2023/115792.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio della Prefettura di Napoli sulla conclusione delle verifiche di regolarità relative a 24 nulla osta al lavoro subordinato rilasciati a cittadini del Bangladesh nell'ambito del Decreto Flussi 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale legale rappresentante della società che aveva presentato 24 istanze di nulla osta al lavoro subordinato, ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro la mancata conclusione delle verifiche di regolarità disposte in relazione ai nulla osta rilasciati ai lavoratori cittadini del Bangladesh. In seguito al d.l. 145/2024, l'efficacia dei nulla osta era stata sospesa in attesa delle verifiche prefettizie. Con comunicazione del 22 settembre 2025 la Prefettura aveva riferito di avere ripristinato le pratiche e di essere in attesa dei pareri dell'Ispettorato territoriale del lavoro e della Questura; trascorsi oltre otto mesi, nessuna determinazione conclusiva era stata adottata. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di provvedere e la scadenza dei termini procedimentali, chiedendo l'ordine di concludere i procedimenti entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La Prefettura ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo che le pratiche erano state riaperte ma che mancava ancora il parere dell'ITL.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la riapertura delle pratiche e la pendenza del parere dell'ITL non equivalgono alla conclusione dei procedimenti e non fanno venir meno l'obbligo di adottare una determinazione espressa. L'inerzia dell'organo consultivo, anche se il relativo parere è presupposto, non esonera l'amministrazione procedente dal rispetto dei termini complessivi. Ha ordinato alla Prefettura di concludere i procedimenti con una determinazione espressa, qualunque ne sia il contenuto, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega e intervento su istanza del ricorrente. Spese compensate, salva la restituzione del contributo unificato nella misura versata, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 12 giugno 2026, il ricorrente agisce ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’amministrazione intimata in relazione ai procedimenti di verifica della regolarità con riferimento a 24 nulla osta rilasciati in favore di cittadini del Bangladesh.
Le disposizioni fondano l'azione contro il silenzio-inadempimento e la tutela volta a ottenere la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso.
d.l. 145/2024
per intervento del D.L. 145/2024, l’efficacia dei nulla osta per lavoro subordinato già rilasciati in favore dei cittadini di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka veniva sospesa fino all’espletamento delle dovute verifiche di regolarità da parte delle Prefetture emananti
Il decreto-legge ha disposto la sospensione dell'efficacia dei nulla osta interessati fino alle verifiche di regolarità; la decisione non ne precisa ulteriormente la disciplina.
Massime di principio
- L'amministrazione procedente deve concludere il procedimento con una determinazione espressa entro i termini applicabili; la riapertura o il ripristino delle pratiche, senza un atto conclusivo, non adempie tale obbligo.
- L'inerzia di un organo consultivo non esonera l'amministrazione procedente dal rispetto dei termini complessivi del procedimento, anche quando il parere dell'organo sia presupposto della decisione.
- Nel giudizio contro il silenzio il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare entro un termine una determinazione espressa, senza predeterminarne il contenuto; in caso di ulteriore inerzia può nominare un commissario ad acta.
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