Sentenza n. 3003/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di lecco sulla diffida trasmessa in data 2 febbraio 2026 in esecuzione della sentenza n. 4696/2025 del Consiglio di Stato, Sezione IV, che ha confermato l’annullamento del permesso di costruire PR786/18 del 22 luglio 2019 e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere mediante l’adozione dei provvedimenti repressivi e consequenziali previsti dagli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Lecco sulla diffida del 2 febbraio 2026 volta a ottenere l'esecuzione della sentenza che aveva annullato un permesso di costruire e imposto l'adozione dei provvedimenti repressivi conseguenti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Lecco sulla diffida del 2 febbraio 2026, con la quale avevano sollecitato l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4696/2025, confermativa della sentenza del TAR Lombardia n. 2173/2024 che aveva annullato il permesso di costruire n. 786/2018 rilasciato a una controinteressata. La diffida era diretta a ottenere l'adozione dei provvedimenti repressivi e consequenziali previsti dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 2, comma 1, della l. 241/1990. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata proposizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito l'eccezione relativa alla necessità del giudizio di ottemperanza, poiché, nelle more del giudizio, il Comune di Lecco ha adottato l'ordinanza n. 72 del 2 aprile 2026, con la quale ha ingiunto alla destinataria del permesso annullato la rimozione delle opere assentite. Tale provvedimento espresso ha concluso il procedimento avviato con la diffida del 2 febbraio 2026 e ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, facendo venir meno il silenzio. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda e della ravvicinata adozione dell'ordinanza comunale rispetto alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva rigettato la domanda di sospensione della sentenza da eseguire. Il TAR ha inoltre rilevato che i ricorrenti avevano proposto un'azione avverso il silenzio e non un giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti quale parametro di legittimità dell'inerzia amministrativa, ma non è stata esaminata nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La disposizione è stata invocata in relazione al diritto a una buona amministrazione, ma il giudice non ne ha esaminato la fondatezza per la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato quale fondamento dei provvedimenti repressivi conseguenti all'annullamento del titolo edilizio; il Comune ha adottato l'ordinanza di rimozione delle opere.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato quale fondamento dei provvedimenti repressivi e della rimozione delle opere realizzate in forza del permesso di costruire annullato; la questione sostanziale non è stata scrutinata nel merito.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
È stato invocato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento, ma il relativo motivo non è stato deciso per la sopravvenuta definizione del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione, nelle more del processo, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento e soddisfa integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere impedisce al giudice di pronunciarsi sui motivi sostanziali dedotti contro l'inerzia amministrativa, quando l'atto sopravvenuto abbia integralmente realizzato il risultato richiesto.
- La proposizione di un'azione avverso il silenzio, anziché di un giudizio di ottemperanza, rileva ai fini della delimitazione dell'oggetto del giudizio e della valutazione della vicenda processuale, ma non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando il procedimento amministrativo sia stato concluso.
- L'adozione di un provvedimento repressivo edilizio può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio relativo alla richiesta di adottare le conseguenze amministrative dell'annullamento del titolo edilizio.
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