Sentenza del 27/03/2017 n. 2493 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Sentenza riguardante una indennità di esproprio - Atto di accertamento di diritti a carattere patrimoniale - Aliquota dell'1%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'aliquota dell'imposta di registro applicabile a una sentenza avente ad oggetto un'indennità di esproprio. Il punto centrale è stabilire se tale sentenza debba essere qualificata come atto di accertamento di diritti a carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 8, lettera c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, con conseguente applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1%.
La decisione
La sentenza relativa all'indennità di esproprio è ricondotta agli atti di accertamento di diritti a carattere patrimoniale. Di conseguenza, ai fini dell'imposta di registro, trova applicazione l'art. 8, lettera c), della tariffa, parte prima, del d.P.R. 131/1986 e l'aliquota proporzionale dell'1%. Poiché il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del ricorso, non è possibile ricostruire con certezza quale parte abbia prevalso nel giudizio.
Norme richiamate
Art. 8, lettera c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
atti di accertamento di diritti a carattere patrimoniale
Le sentenze che accertano o determinano diritti di natura patrimoniale, inclusa un'indennità di esproprio, sono soggette all'imposta di registro proporzionale con aliquota dell'1%.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina generale dell'imposta di registro, nel cui ambito tariffario viene individuato il trattamento fiscale applicabile alla sentenza.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro applicabile a una sentenza occorre considerare il contenuto sostanziale della decisione e non soltanto la sua forma o il procedimento da cui deriva.
- Una sentenza che accerta o quantifica un diritto economicamente valutabile, come un'indennità di esproprio, può essere qualificata come atto di accertamento di diritti a carattere patrimoniale.
- In tale situazione, l'imposta di registro è normalmente dovuta in misura proporzionale, con aliquota dell'1% prevista dall'art. 8, lettera c), della tariffa, parte prima, del d.P.R. 131/1986.
- La natura espropriativa della controversia non esclude di per sé l'applicazione dell'imposta proporzionale: rileva soprattutto l'effetto patrimoniale prodotto dalla sentenza.
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