Cassazione Penale, Ordinanza n. 03626/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato prescritti i reati di cui ai capi A, B e C e aveva rideterminato la pena per i reati residui. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte di appello, che aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni capi perché estinti per prescrizione e aveva rideterminato la pena per i residui reati di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e di danneggiamento. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: primo, erronea applicazione della legge penale per la mancata dichiarazione di prescrizione anche dei reati di cui ai capi A, B e C; secondo, vizi di motivazione sul giudizio di colpevolezza. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, computando le date dei fatti e i periodi di sospensione del corso della prescrizione indicati in sentenza, i termini massimi non erano ancora maturati; ha ritenuto il secondo motivo generico e quindi inammissibile perché non specifico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che comunque non confrontato con le argomentazioni della Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
deve indicare i punti della decisione ai quali si riferiscono le censure e gli elementi che sorreggono l’impugnazione
Il motivo di ricorso deve essere specifico e intelligibile; se è generico o indeterminato, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e il ricorso è inammissibile.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo; la decisione è di inammissibilità con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza tipica del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, il termine va calcolato tenendo conto della data di commissione del fatto e di tutti i periodi di sospensione del corso della prescrizione; se, all'esito del calcolo, il termine massimo non è maturato, la declaratoria di estinzione non può essere pronunciata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere una censura intelligibile, con puntuale indicazione degli errori della decisione impugnata; la mera doglianza assertiva o generica è inammissibile.
- Il ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata non supera il vaglio di ammissibilità, perché impedisce alla Corte di esercitare il controllo demandato in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è tenuto alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
Come è indicizzato
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