Cassazione Civile, Sentenza n. 14260/2020 del 08/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura)
La controversia
Una donna aveva chiesto al Giudice di pace di Trieste il risarcimento dei danni, in solido, a un rifugiato, all’azienda sanitaria locale e al consorzio gestore della struttura presso cui l’uomo era ospitato. Il danno consisteva nello schiacciamento del tetto della sua automobile, provocato dalla caduta dell’uomo, affetto da disturbi psichiatrici e in cura presso un centro di salute mentale, che aveva tentato il suicidio gettandosi dalla finestra del secondo piano dell’edificio. Il Giudice di pace aveva accolto integralmente la domanda; il Tribunale di Trieste aveva confermato la decisione, respingendo l’impugnazione principale dell’azienda sanitaria e quella incidentale del consorzio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo: il giorno del tentativo l’uomo era stato sottoposto a visita psichiatrica su richiesta di un’operatrice e dimesso, non essendo stati riscontrati segni di disturbo. Secondo il consorzio, tale circostanza escludeva che esso conoscesse l’incapacità e rendesse necessarie cautele particolari; gli operatori della struttura non erano competenti a valutare la pericolosità e l’azienda sanitaria aveva fornito rassicurazioni errate. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2047 c.c., contestando che dalla gestione di una struttura ordinaria di accoglienza potesse derivare un obbligo di sorveglianza così ampio da imporre presidi antisuicidio, personale specializzato o limitazioni della libertà personale. Ha inoltre sostenuto che la struttura non fosse terapeutica, non potesse imporre la terapia e avesse comunque richiesto la visita psichiatrica quando era emersa una riacutizzazione del disturbo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la sentenza del Tribunale era conforme in fatto a quella di primo grado e, in presenza della cosiddetta doppia conforme, il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non era deducibile; il ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni. Ha accolto il secondo motivo. Pur ritenendo sussistenti l’incapacità naturale dell’ospite, il fatto illecito e il collegamento causale materiale con il danno, la Corte ha rilevato che tali elementi non bastavano ad affermare la responsabilità del gestore. Occorreva prima individuare, alla luce delle circostanze concrete e dell’attività svolta, un obbligo specifico o generico di tenere proprio la condotta omessa, nonché verificare se il danno rientrasse tra gli eventi che la regola di condotta mirava a prevenire. L’obbligo di vigilanza derivante dall’accoglienza di una persona vulnerabile non equivale necessariamente a un obbligo di sorveglianza costante o di impedimento dell’evento, né comporta, per una struttura residenziale aperta, l’adozione di misure incompatibili con la sua natura. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nella specie la decisione del Tribunale, nel confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure, perciò, per le ragioni esposte, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
In caso di sentenza d’appello conforme in fatto alla decisione di primo grado, non è deducibile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; chi ricorre deve dimostrare la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Delle due, a rilevare nel caso di specie è quella che riguarda la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, perchè quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5.
La preclusione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. opera quando la pronuncia d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto.
art. 2047 c.c.
La regola è che il fatto che l’evento sia causalmente legato alla condotta non basta, perchè significherebbe sovrapporre il piano della causalità con quello della responsabilità, mentre invece per affermare la responsabilità ex art. 2047 c.c., occorre che l’evento occorso rientri nello spettro di quelli per evitare i quali è stata posta la regola violata – anche se l’evento è causalmente collegato alla condotta – in quanto colpa e nesso di causa costituiscono elementi dell’illecito indipendenti ed autonomi: vi potrà essere la prima senza il secondo o viceversa, senza che dalla presenza dell’uno possa inferirsi alcunchè in merito all’esistenza dell’altro.
La responsabilità per il fatto dell’incapace non discende dal solo collegamento causale tra omissione ed evento: va individuato l’obbligo di condotta gravante sul soggetto e verificato che l’evento concretizzi il rischio che la regola violata era destinata a prevenire. Nesso causale e colpa sono requisiti autonomi.
art. 1176, secondo comma, c.c.
In altri termini anche l’assunzione dell’accoglienza del rifugiato di cui erano note le condizioni di salute e lo stato di vulnerabilità e quindi il fatto che si fosse instaurata una relazione con la fonte di pericolo e che vi fosse una innegabile esigenza solidaristica di tutela, avrebbe dovuto misurarsi con il quantum di diligenza richiesto in concreto all’ICS al fine di adottare una condotta precauzionale diversa, cioè di osservazione costante di A.A., al fine prevenire il danno: diligenza da vagliare, ex art. 1176 c.c., comma 2, operante anche in ambito extra contrattuale, in ragione dello statuto dell’attività esercitata.
La diligenza qualificata va applicata anche in ambito extracontrattuale quando si valuta la condotta dovuta in relazione all’attività esercitata; contenuto ed estensione della vigilanza devono essere commisurati alle circostanze concrete e alla natura della struttura.
Massime di principio
- La responsabilità ex art. 2047 c.c. per il danno cagionato da una persona incapace non può essere affermata sulla sola base del nesso causale tra una condotta omissiva e l’evento: occorre individuare l’obbligo specifico o generico di agire gravante sul convenuto e verificare che l’evento concretizzi il rischio che la regola di condotta era diretta a prevenire.
- Nesso causale e colpa sono elementi autonomi dell’illecito; la prova o l’accertamento dell’uno non consente di presumere l’esistenza dell’altro.
- L’obbligo di vigilanza assunto da chi accoglie una persona vulnerabile va determinato in concreto, tenendo conto delle condizioni note dell’ospite, della funzione e delle caratteristiche della struttura, delle prestazioni esigibili e della diligenza richiesta dall’attività svolta. Non ne deriva automaticamente un obbligo di sorveglianza costante o di impedimento dell’evento, né l’adozione di misure incompatibili con la natura di una struttura residenziale aperta.
- Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile; il ricorrente deve confrontare le due decisioni e dimostrare la diversità delle rispettive ragioni fattuali.
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