Sentenza n. 7600/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: - della nota prot. GSE/P20250686292 del 22 settembre 2025 del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con la quale, all'esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 605784, di potenza pari a 986,70 kW, sito in località Colle Campitelli, snc, nel Comune di Lanciano (CH) di proprietà della Camarc 2 S.r.l., è stato comunicato che la tariffa incentivante da riconoscere sia quella spettante agli impianti di potenza compresa tra 1000kW e 5.000 kW, in misura pari a 0,263 €/kWh, con conseguente necessità di effettuare i relativi conguagli; - della nota prot. GSE/P20240002903 del 7 febbraio 2024 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., recapitata in pari data, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l'avvio del suddetto procedimento di verifica in relazione al medesimo impianto; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, ivi compresi, rispettivamente: a) il verbale di sopralluogo eseguito in data 14 febbraio 2024; b) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20240004684 del 23 febbraio 2024; c) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20250523023 del 18 luglio 2025, con la quale è stato chiesto alla Società ricorrente di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali rispetto alle risultanze emerse dall'attività di controllo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE che, all'esito di un controllo mediante sopralluogo, ha rideterminato retroattivamente la tariffa incentivante dell'impianto fotovoltaico, qualificandolo come parte di un più ampio impianto artificiosamente frazionato e disponendo i relativi conguagli
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore incentivato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 986,70 kW, ha impugnato la nota con cui il GSE ha ritenuto sussistente un artato frazionamento rispetto a un altro impianto, di potenza pari a 993,60 kW, riconducibile a una società collegata, rideterminando la tariffa applicabile nella misura prevista per impianti di potenza compresa tra 1.000 kW e 5.000 kW. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011, delle Regole applicative del Quarto Conto Energia, del D.M. 23 giugno 2016, degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., oltre a difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irrazionalità, ingiustizia manifesta e sviamento. Ha sostenuto che l'assoluzione pronunciata in sede penale, la legittimità della procedura autorizzativa regionale, l'assenza di violazioni ambientali e le diverse date delle richieste di connessione escludevano l'artato frazionamento. Con il secondo motivo ha dedotto che il GSE aveva applicato erroneamente il D.M. 23 giugno 2016 e violato l'art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 e il paragrafo 3.8 delle Regole applicative del Quarto Conto Energia. In particolare, ha sostenuto che il frazionamento catastale era intervenuto prima dell'entrata in vigore del Quarto Conto Energia, che la contiguità avrebbe dovuto essere verificata con riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio e che tra gli impianti vi era una particella interposta di oltre 20.000 metri quadrati, superiore alla soglia rilevante. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del legittimo affidamento, della buona fede e della disciplina dell'autotutela, sostenendo che il rapporto incentivante si era protratto per oltre dieci anni senza contestazioni. Con il quarto motivo, subordinato, ha dedotto la violazione della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. rispetto agli eventuali conguagli o recuperi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente, limitatamente al secondo motivo, e il provvedimento conclusivo del controllo è stato annullato. Il primo motivo è stato respinto perché l'accertamento penale sull'uso legittimo della procedura autorizzativa regionale e le valutazioni ambientali riguardavano profili diversi da quelli propri del GSE, competente a verificare le condizioni di accesso agli incentivi e la corretta individuazione della potenza dell'impianto. Anche le diverse date delle richieste di connessione costituiscono soltanto elementi indiziari, non decisivi, mentre assume rilievo sistematico la situazione esistente alla data di entrata in esercizio. Il secondo motivo è stato accolto perché il divieto di artato frazionamento deriva dal generale divieto di abuso del diritto e non è limitato agli elementi espressamente previsti dai decreti ministeriali; tuttavia, la sua applicazione richiede un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti, idoneo a dimostrare che il frazionamento abbia avuto finalità elusive. Nel caso concreto il GSE aveva valorizzato il collegamento societario, il precedente frazionamento catastale e la sincronia delle richieste di incentivo, ma non aveva accertato l'attuale contiguità catastale né elementi strutturali condivisi, quali il punto di connessione, la cabina di consegna o il misuratore di scambio. Le particelle erano state contigue soltanto in passato e risultava interposta una particella di 20.487 metri quadrati, superiore alla soglia del 20% prevista dalle Regole applicative. Tali elementi non erano sufficienti a provare l'elemento oggettivo dell'artato frazionamento. Il terzo motivo è stato respinto: il controllo successivo del GSE sui requisiti di accesso non costituisce necessariamente autotutela su requisiti già definitivamente verificati e, fino al positivo superamento del controllo, non sorge un legittimo affidamento sulla spettanza degli incentivi. Il quarto motivo è stato respinto perché il provvedimento conteneva soltanto una riserva di effettuare conguagli e non una concreta richiesta restitutoria, sicché la prescrizione non era ancora rilevante. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, D.M. 5 maggio 2011
Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
La disposizione non costituisce la fonte esclusiva del divieto di artato frazionamento, ma individua, per il relativo ambito applicativo, alcuni elementi indicativi della fattispecie elusiva; la verifica deve comunque considerare la concreta situazione esistente alla data di entrata in esercizio e un quadro indiziario grave, preciso e concordante.
paragrafo 3.8 delle Regole applicative del D.M. 5 maggio 2011
La verifica della contiguità delle particelle deve riferirsi alla situazione catastale alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Il GSE deve verificare la contiguità catastale con riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in esercizio; la mera contiguità storica, non attuale, non è sufficiente in assenza di ulteriori elementi strutturali o funzionali di unitarietà.
art. 29 D.M. 23 giugno 2016
La disposizione non ha natura costitutiva del divieto generale di artato frazionamento, ma chiarisce positivamente alcuni elementi sintomatici della fattispecie nel proprio ambito applicativo.
art. 11 D.M. 31 gennaio 2014
Il decreto controlli consente di collegare il rigetto o la decadenza dagli incentivi non soltanto a violazioni e inadempimenti espressamente tipizzati, ma anche a condotte elusive che abbiano determinato un indebito accesso agli incentivi.
art. 42 d.lgs. 28/2011
Attribuisce al GSE il potere di controllo sugli impianti incentivati; il suo esercizio può condurre a una decadenza parziale e alla conseguente rideterminazione dell'incentivo, ma deve essere fondato su un adeguato accertamento della fattispecie elusiva.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell'annullamento d'ufficio non si applica automaticamente al controllo successivo con cui il GSE verifica per la prima volta la veridicità e la sussistenza dei requisiti di accesso agli incentivi; in tale fase non si è ancora consolidato un legittimo affidamento sulla spettanza definitiva del beneficio.
art. 2946 c.c.
La questione della prescrizione decennale riguarda gli eventuali concreti crediti restitutori del GSE e non una mera riserva di effettuare futuri conguagli contenuta nel provvedimento di controllo.
Massime di principio
- Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce applicazione del generale divieto di abuso del diritto e opera anche in assenza di una disposizione settoriale che ne disciplini espressamente ogni fattispecie.
- La qualificazione di più impianti come risultato di un artato frazionamento richiede un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti, dal quale emerga sia il collegamento soggettivo o l'unicità dell'iniziativa imprenditoriale sia l'elemento oggettivo dell'unitarietà sostanziale o dell'interconnessione funzionale degli impianti.
- La mera contiguità catastale esistente soltanto in passato, accompagnata dal collegamento societario e dalla sincronia delle richieste di incentivo, non dimostra da sola l'artato frazionamento quando manchino elementi strutturali o funzionali attuali condivisi, quali il punto di connessione, la cabina di consegna o il misuratore di scambio.
- Nell'applicazione delle Regole del Quarto Conto Energia, la verifica della contiguità delle particelle deve essere riferita alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio dell'impianto; il GSE non può fondare l'accertamento esclusivamente su una contiguità catastale storica.
- L'esito favorevole di un procedimento penale relativo alla legittimità del titolo autorizzativo o di un procedimento ambientale non esclude automaticamente l'artato frazionamento, poiché il GSE svolge una distinta verifica delle condizioni di accesso agli incentivi e della potenza rilevante ai fini tariffari.
- Il controllo successivo del GSE sui requisiti di accesso agli incentivi non comporta, di per sé, violazione del legittimo affidamento né costituisce necessariamente annullamento d'ufficio di un precedente accertamento, quando abbia per oggetto la prima verifica sostanziale della veridicità e completezza dei requisiti.
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