Cassazione Civile, Ordinanza n. 35642/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente contribuente)
La controversia
Un ente sanitario pubblico aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata in eccesso per gli anni 2009-2013, sostenendo di avere determinato la base imponibile con il metodo retributivo e di non avere potuto beneficiare della deduzione dei contributi INAIL per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, perché il modello IRAP non la prevedeva pur essendo la deduzione compatibile con il criterio adottato. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e un primo contenzioso culminato in una pronuncia di cassazione con rinvio, la CTR aveva accolto la domanda di rimborso uniformandosi al principio di diritto già affermato. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la deducibilità dei contributi INAIL non si applicherebbe ai soggetti che adottano il regime retributivo e chiedendo una revisione dell'orientamento della Corte; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova in tema di rimborso, contestando l'idoneità della documentazione prodotta dall'ente e affermando che la prova avrebbe dovuto distinguere i rapporti deducibili da quelli non deducibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, del d.lgs. n. 446/1997 consente la deduzione dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile, purché si tratti di costi effettivamente sostenuti e inerenti all'attività tassata; ha inoltre rilevato che la censura mirava impropriamente a rimettere in discussione un principio già fissato nel giudizio di rinvio. Sul secondo motivo ha dichiarato la doglianza inammissibile, sia perché non riproduceva con sufficiente specificità le contestazioni svolte in appello, sia perché non integrava una vera violazione dell'art. 2697 c.c., ma contestava soltanto la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, attività estranea al vizio denunciabile come violazione dell'onere della prova. La Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate alle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato per il metodo retributivo di determinazione della base imponibile IRAP nel caso degli enti pubblici
art. 10-bis d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
citato nel motivo di ricorso come norma del sistema IRAP
art. 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
comma 1, lett. a), punto 1
consente la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile, se costi effettivi e inerenti
art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione del sistema imponibile
artt. 48, 49 e 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
citati dalla ricorrente nel contesto della qualificazione degli emolumenti e dei rapporti di lavoro rilevanti
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo se l'onere della prova è attribuito a una parte diversa da quella gravata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove
art. 115 c.p.c.
per dedurne la violazione occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi
art. 116 c.p.c.
richiamato per ribadire che la valutazione comparativa del materiale probatorio rientra nel potere del giudice di merito
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'ordine di pagamento del doppio contributo unificato per la soccombenza di un'amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- La deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 opera per qualsiasi categoria di soggetto passivo IRAP e non dipende dal metodo di determinazione della base imponibile adottato, purché il costo sia effettivamente sostenuto e inerente all'attività tassata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di questioni già decise nel giudizio di rinvio quando la sentenza di merito si sia uniformata al principio di diritto enunciato dalla Corte.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito ripartisce l'onere probatorio in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre quando la censura riguarda, in realtà, l'apprezzamento della sufficienza o attendibilità delle prove.
- Per denunciare correttamente un errore processuale in materia probatoria occorre confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli elementi di segno contrario trascurati dal giudice di merito.
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