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Sentenza

Sentenza n. 2072/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento quanto al ricorso n. 940 del 2023: quanto al ricorso introduttivo: “a) del decreto dirigenziale n. 5 del 13.1.2023, a firma del Dirigente ad interim della UOD 50.10.05 Startup Innovative ed Economia Digitale - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione della Giunta Regionale della Campania, con il quale è stata revocata l’ammissione a finanziamento e la concessione del contributo, già assunte con precedente D.D. n. 645 del 30.10.2018 in favore dell’Associazione Temporanea di Scopo tra le società “Metoda s.p.a.” (ora società “Reload s.p.a.”), “AK-12 s.r.l.” e “CERICT s.c.a.r.l.” per la realizzazione del progetto “MYWAY2GO” di importo pari ad € 1.047.548,80 e, per l’effetto, è stata intimata ai beneficiari, tra loro coobbligati in solido, la restituzione delle somme che sarebbero state indebitamente percepite pari a complessivi € 942.793,92, oltre interessi legali; b) della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12.1.2023, richiamata nel decreto dirigenziale di revoca, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; c) della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. ARES/2022/6485966 del 20.9.2022, richiamata nel decreto dirigenziale di revoca, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; d) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo (ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990) prot. n. PG/2022/0564218 del 15.11.2022, a firma dello stesso Dirigente; e) di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio assunto e/o acquisito dalla Regione Campania nel corso del procedimento di revoca, atti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti; f) della nota operativa per la restituzione delle somme revocate e di escussione della polizza fideiussoria (per l’importo garantito di € 419.020,00) prot. n. PG/2023/0028891 del 19.1.2023, a firma dello stesso Dirigente; g) dell’ulteriore nota di sollecito alla restituzione dell’importo garantito prot. n. PG/2023/0069801 dell’8.2.2023, a firma dello stesso Dirigente; h) ove e per quanto occorra, del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso agli atti (presentata dalla società ricorrente in data 24.11.2022) prot. n. PG/2023/0003970 del 3.1.2023, a firma dello stesso Dirigente, nella parte in cui ha, altresì, ritenuto “non accoglibili” le controdeduzioni della stessa società; i) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 maggio 2023: “a) della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2022)6485966 del 20.9.2022, richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, conosciuta solo in data 17.3.2023 a mezzo del suo deposito nel presente giudizio da parte dell’Avvocatura Regionale; b) della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12.1.2023, richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, conosciuta solo in data 8.5.2023 a mezzo del suo deposito da parte dell’Avvocatura Regionale nel connesso giudizio in materia di accesso agli atti (R.G. n. 769/2023); c) della relazione provvisoria di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2012)4252721 del 30.6.2021, richiamata nel frontespizio della relazione di cui al precedente punto a), atto non atto non conosciuto, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti; d) di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio assunto e/o acquisito dalla Regione Campania nel corso del procedimento di revoca, atti non conosciuti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti; e) ove e per quanto occorra e se lesive, delle note di risposta della Regione Campania ai revisori della Commissione Europea prot. n. Ares (2021)4862541 del 29.7.2021, prot. n. Ares (2021)6489998 del 21.10.2021 e prot. n. Ares (2021)7404918 dell’1.12.2021, richiamate nel frontespizio e/o nel corpo della relazione di cui al precedente punto a), atti non conosciuti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti; f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.” quanto al ricorso n. 3231 del 2024: per la riassunzione ex art. 105, comma 3, c.p.a. del giudizio R.G. n. 940/2023 per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: “a) del decreto dirigenziale n. 5 del 13.1.2023, a firma del Dirigente ad interim della UOD 50.10.05 Startup Innovative ed Economia Digitale - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione della Giunta Regionale della Campania, con il quale è stata revocata l’ammissione a finanziamento e la concessione del contributo, già assunte con precedente D.D. n. 645 del 30.10.2018 in favore dell’Associazione Temporanea di Scopo tra le società “Metoda s.p.a.” (ora società “Reload s.p.a.”), “AK-12 s.r.l.” e “CERICT s.c.a.r.l.” per la realizzazione del progetto “MYWAY2GO” di importo pari ad € 1.047.548,80 e, per l’effetto, è stata intimata ai beneficiari, tra loro coobbligati in solido, la restituzione delle somme che sarebbero state indebitamente percepite pari a complessivi € 942.793,92, oltre interessi legali; b) della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12.1.2023, richiamata nel decreto dirigenziale di revoca, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; c) della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. ARES/2022/6485966 del 20.9.2022, richiamata nel decreto dirigenziale di revoca, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; d) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo (ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990) prot. n. PG/2022/0564218 del 15.11.2022, a firma dello stesso Dirigente; e) di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio assunto e/o acquisito dalla Regione Campania nel corso del procedimento di revoca, atti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti; f) della nota operativa per la restituzione delle somme revocate e di escussione della polizza fideiussoria (per l’importo garantito di € 419.020,00) prot. n. PG/2023/0028891 del 19.1.2023, a firma dello stesso Dirigente; g) dell’ulteriore nota di sollecito alla restituzione dell’importo garantito prot. n. PG/2023/0069801 dell’8.2.2023, a firma dello stesso Dirigente; h) ove e per quanto occorra, del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso agli atti (presentata dalla società ricorrente in data 24.11.2022) prot. n. PG/2023/0003970 del 3.1.2023, a firma dello stesso Dirigente, nella parte in cui ha, altresì, ritenuto “non accoglibili” le controdeduzioni della stessa società; i) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 maggio 2023: “a) della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2022)6485966 del 20.9.2022, richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, conosciuta solo in data 17.3.2023 a mezzo del suo deposito nel presente giudizio da parte dell’Avvocatura Regionale; b) della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12.1.2023, richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, conosciuta solo in data 8.5.2023 a mezzo del suo deposito da parte dell’Avvocatura Regionale nel connesso giudizio in materia di accesso agli atti (R.G. n. 769/2023); c) della relazione provvisoria di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2012)4252721 del 30.6.2021, richiamata nel frontespizio della relazione di cui al precedente punto a), atto non atto non conosciuto, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti; d) di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio assunto e/o acquisito dalla Regione Campania nel corso del procedimento di revoca, atti non conosciuti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti; e) ove e per quanto occorra e se lesive, delle note di risposta della Regione Campania ai revisori della Commissione Europea prot. n. Ares (2021)4862541 del 29.7.2021, prot. n. Ares (2021)6489998 del 21.10.2021 e prot. n. Ares (2021)7404918 dell’1.12.2021, richiamate nel frontespizio e/o nel corpo della relazione di cui al precedente punto a), atti non conosciuti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti; f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.”

Giustizia amministrativa202300940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale che ha revocato l’ammissione a finanziamento e la concessione del contributo per un progetto di trasferimento tecnologico, intimando la restituzione di € 942.793,92 oltre interessi, nonché gli atti presupposti e conseguenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società, in proprio e quale capofila mandataria dell’ATS, aveva ottenuto un contributo di € 1.047.548,80, del quale erano stati erogati € 942.793,92, per la realizzazione del progetto “MYWAY2GO”. La Regione ha successivamente revocato il finanziamento ritenendo che la capofila non possedesse, al momento della domanda del 5 luglio 2018, il requisito dimensionale di media impresa, poiché avrebbe superato la soglia di 250 unità lavorative annue, e contestandole inoltre l’omessa comunicazione di operazioni e variazioni societarie anteriori e posteriori alla concessione. La ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina europea e nazionale sulla definizione di PMI; violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 10-bis, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990 e dei principi costituzionali di difesa, buon andamento e tutela giurisdizionale; difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento, perplessità, abnormità e sviamento. Ha sostenuto che il superamento della soglia risultava, eventualmente, solo per l’esercizio 2017, mentre nel 2016 gli addetti erano inferiori a 250, sicché il requisito si sarebbe perso soltanto in caso di superamento per due esercizi consecutivi. Ha inoltre contestato che la Regione non avesse illustrato il calcolo degli occupati, non avesse trasmesso alla Commissione europea i dati del 2016 e le informazioni fornite dalla società, e avesse modificato o ampliato le contestazioni nel provvedimento finale senza consentire un’effettiva difesa. Con motivi aggiunti ha censurato, dopo la conoscenza degli atti, la relazione finale di audit della Commissione europea e la relazione istruttoria regionale. La Regione ha sostenuto che l’audit europeo imponesse la revoca e il recupero delle somme e che la regola del superamento biennale non operasse in presenza di operazioni straordinarie, quali scissioni e costituzioni societarie.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi n. 940/2023 e n. 3231/2024, quest’ultimo proposto in riassunzione dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato la giurisdizione amministrativa e rimesso la causa al primo giudice. Ha respinto la tesi regionale secondo cui la raccomandazione contenuta nell’audit della Commissione europea avrebbe eliminato ogni margine decisionale della Regione: l’audit aveva natura non vincolante e la decisione sulla revoca spettava all’amministrazione regionale. Nel merito ha accolto le censure di difetto di istruttoria. L’avviso pubblico richiedeva il possesso della qualifica di MPMI al momento della domanda; la disciplina europea imponeva di verificare il superamento delle soglie sugli ultimi due esercizi consecutivi, nel caso concreto il 2016 e il 2017. La Regione, tuttavia, non aveva trasmesso alla Commissione europea tutti gli elementi necessari, in particolare i dati del bilancio 2016 e quelli delle imprese associate o collegate, né le informazioni comunicate dalla società. La verifica era stata quindi effettuata essenzialmente sul solo esercizio 2017 e non poteva ritenersi completa. Il vizio istruttorio ha avuto carattere assorbente, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi. Il TAR ha annullato il decreto dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 2023; l’annullamento ha travolto, per derivazione, gli atti conseguenti impugnati. La Regione Campania è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 per spese, oltre accessori e rifusione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti della Commissione europea, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito la riassunzione davanti al giudice di primo grado dopo l’annullamento della sentenza per difetto di giurisdizione e la rimessione disposta dal Consiglio di Stato.

  • art. 273, comma 1, c.p.c.

    Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

    Ha costituito la base per la riunione dei due ricorsi, aventi identità soggettiva e oggettiva.

  • art. 75 regolamento (UE) n. 1303/2013

    Attribuisce ai revisori della Commissione funzioni di controllo sui sistemi di gestione e controllo e sulla regolarità delle spese, senza conferire loro un potere di decisione finale vincolante sulla revoca del contributo.

  • art. 3 dell’avviso pubblico regionale

    Possono presentare le proposte per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente Avviso, le micro, piccole e medie imprese (MPMI), per come classificate nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

    Il requisito dimensionale di MPMI doveva essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

  • art. 2, comma 1, Allegato I regolamento (UE) n. 651/2014

    La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

    Definisce la soglia dimensionale rilevante per la qualificazione come PMI.

  • art. 4, comma 2, Allegato I regolamento (UE) n. 651/2014

    Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

    Impone di verificare il superamento delle soglie su due esercizi consecutivi; nel caso concreto dovevano essere considerati gli esercizi 2016 e 2017.

  • art. 5 Allegato I regolamento (UE) n. 651/2014

    Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno.

    Individua il criterio di calcolo degli effettivi rilevanti ai fini della qualificazione dimensionale.

  • art. 1.1.3.1, comma 6, lett. e), Decisione della Commissione europea 18 dicembre 2012, n. 838

    Lo status di PMI si perde solo dopo aver superato i massimali di cui all’articolo 2 della raccomandazione per due esercizi contabili consecutivi. Questa regola non si applica se una PMI è coinvolta in una fusione o acquisizione da parte di un gruppo più grande, nel qual caso perde immediatamente il proprio status dalla data di transazione.

    Conferma la regola del superamento biennale e prevede una deroga per fusione o acquisizione da parte di un gruppo più grande; il TAR ha ritenuto comunque illegittima la verifica regionale perché istruttoriamente incompleta.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato nel procedimento regionale quale base normativa della revoca del contributo; il TAR ha annullato la revoca per difetto di istruttoria, senza definire ulteriormente i presupposti sostanziali della revoca.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’omessa considerazione delle controdeduzioni e alla mancata comunicazione della relazione istruttoria; tali censure sono state assorbite dopo l’accoglimento del motivo di difetto di istruttoria.

Massime di principio

  • Quando un bando di finanziamento richiede che il beneficiario possieda la qualifica di PMI al momento della domanda, la verifica deve essere compiuta secondo la disciplina europea richiamata dal bando e sulla base dei dati degli esercizi contabili rilevanti, non limitandosi al solo ultimo esercizio disponibile.
  • Il superamento delle soglie dimensionali previste per le PMI determina la perdita della relativa qualifica, di regola, soltanto se si verifica per due esercizi contabili consecutivi; l’amministrazione deve quindi acquisire e valutare entrambi gli esercizi pertinenti, comprese le informazioni relative alle imprese associate o collegate.
  • Un audit o una raccomandazione della Commissione europea, privo di potere decisorio finale sulla revoca di un contributo regionale, non vincola automaticamente l’amministrazione nazionale o regionale, che deve esercitare autonomamente il potere di valutazione e motivare la propria decisione.
  • L’amministrazione che revoca un contributo sulla base di una contestazione relativa al requisito dimensionale deve svolgere un’istruttoria completa, trasmettere e valutare tutti i dati rilevanti e spiegare il metodo di calcolo degli effettivi; l’omessa considerazione di un esercizio contabile decisivo determina difetto di istruttoria e illegittimità della revoca.
  • La motivazione della revoca non può fondarsi su una verifica incompleta o su elementi non adeguatamente rappresentati nel procedimento: la decisione deve consentire al beneficiario di comprendere l’esatta contestazione e di esercitare una difesa effettiva.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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