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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26762/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con più motivi: 1) vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte d'appello non abbia valutato razionalmente le prove (in particolare i tabulati telefonici) e abbia fatto valutazioni congetturali; 2) omissione di risposta da parte della Corte d'appello rispetto alla censura sul delitto di ricettazione (capo 4) e sulla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.; 3) vizi di motivazione sulla ritenuta recidiva; 4) violazione di legge nel calcolo della diminuzione di pena derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) silenzio della Corte territoriale sul beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Pubblico Ministero in Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo (ricettazione e art. 62 n.4) e la declaratoria di inammissibilità del resto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (perché chiede una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità e fraziona i dati probatori) e ha accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello non ha dato alcuna risposta alle specifiche censure relative alla ricettazione e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito gli altri motivi relativi alla quantificazione della pena e alla sospensione condizionale, che restano influenzati dall'esito del nuovo esame. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al delitto di ricettazione e alla questione relativa alla circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame su quei punti.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti entro i quali il ricorso per cassazione può essere affidato e i limiti della materia esaminabile in questa sede; la Corte richiama tale principio per delimitare le censure ammissibili.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Si tratta della circostanza attenuante invocata dai ricorrenti; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha dato risposta alla richiesta di riconoscimento di tale attenuante, motivo per cui ha disposto l'annullamento con rinvio sul punto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma di ordine procedurale richiamata per significare che le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale sono state trasmesse in conformità alla normativa emergenziale che regolamenta atti e comunicazioni nel processo.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071)

    Principio secondo il quale il giudice deve valutare i risultati probatori in modo unitario, non parcellizzato: la valutazione deve ordinare i singoli elementi in una costruzione logica e armonica per raggiungere la verità processuale. La Corte di Cassazione lo utilizza per motivare il rigetto del primo motivo che chiedeva rivalutazioni materiali delle prove.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la riconsiderazione dei fatti e delle prove: i motivi che, in sostanza, chiedono una rivalutazione del materiale probatorio vengono dichiarati inammissibili.
  • Se la Corte d'appello omette di rispondere a specifiche censure sollevate in appello (ad es. contestazione di un reato o richiesta di riconoscimento di un'attenuante), tale omissione costituisce un vizio di motivazione capace di fondare l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
  • L'accoglimento parziale di motivi in Cassazione può comportare l'annullamento limitato e il rinvio per il riesame solo delle questioni omesse o viziate; le altre questioni connesse (es. dosimetria della pena, sospensione condizionale) possono essere assorbite e riconsiderate dalla corte di rinvio in funzione dell'esito del nuovo esame.
  • I difensori devono formulare in modo chiaro e circostanziato le censure in appello e verificare che la decisione di appello dia risposta a ciascuna di esse: l'omissione di una motivazione su punti rilevanti è un errore decisivo.
  • Nel giudizio di legittimità è utile richiamare principi giurisprudenziali consolidati (es. valutazione unitaria delle prove) per argomentare la non conformità della motivazione, ma bisogna evitare di trasformare il motivo in una mera richiesta di riconsiderazione probatoria.

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