Cassazione Civile, Sentenza n. 11818/2020 del 18/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il recupero a tassazione del credito d’imposta fruito in compensazione dalla società dal 2001 al 2005 per un progetto di ricerca scientifica (n. 1923 del 2003), agevolato ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1999 e della L. n. 449 del 1997. A seguito di un’ispezione che aveva accertato la mancata esecuzione del progetto, il MIUR, con provvedimenti del 3 agosto 2006 non impugnati, revocò integralmente l’agevolazione. La Commissione tributaria regionale della Basilicata, riformando la decisione di primo grado, annullò l’accertamento: ritenne che l’amministrazione dovesse dimostrare in modo specifico l’entità del credito fruito dopo la revoca e che questa potesse incidere soltanto sulla parte del progetto non eseguita o sulle annualità successive alla revoca. L’Agenzia delle entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina dell’agevolazione, sostenendo che la revoca riguardava il progetto nella sua globalità e rendeva irrilevante lo scorporo del credito fruito dopo la revoca; con il secondo ha lamentato insufficiente motivazione sulla revoca integrale del beneficio per mancata esecuzione del progetto. La società ha eccepito preliminarmente l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, perché effettuata presso il precedente difensore anziché presso quello indicato in appello.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inesistenza della notificazione: la dedotta sostituzione del difensore e la nuova elezione di domicilio non erano state specificate in modo verificabile e non risultavano dalla sentenza impugnata; in ogni caso, il collegamento tra la destinataria e il luogo della notificazione escludeva l’inesistenza e l’eventuale nullità era sanata dalla costituzione della società con ampia difesa, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia, esaminati congiuntamente. In presenza di una revoca ministeriale integrale e non impugnata, l’amministrazione aveva assolto l’onere probatorio relativo al recupero; la CTR aveva erroneamente introdotto un frazionamento della revoca in base alla parte eventualmente eseguita del progetto o alle annualità di compensazione, incorrendo in violazione di legge, travisamento del fatto e non corretto governo dell’onere della prova. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della società limitatamente al recupero relativo al progetto n. 1923/03. Ha posto a carico della società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.300 oltre spese prenotate a debito, e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 297 del 1999, art. 4
Si tratta di un provvedimento che, salva diversa disposizione discrezionale del MIUR, fa venir meno i presupposti dell’agevolazione non solo in parte, ma nella sua totalità; ovviamente, per la (intera) parte di credito ammessa all’agevolazione, a sua volta costituente una percentuale dei corrispettivi contrattuali (nella specie, il 50%).
La revoca dell’agevolazione per mancata attuazione degli impegni contrattuali comporta, salvo diversa determinazione del MIUR, la perdita integrale del beneficio relativo al credito ammesso, non una revoca limitata alla quota di progetto ritenuta non eseguita.
D.Lgs. n. 297 del 1999, art. 6
La disciplina di attuazione del sostegno pubblico si rinviene nel citato D.Lgs., art. 6, oltre che nel D.M. MURST (poi MIUR) 8 agosto 2000, n. 593, il cui art. 14 richiama, anche per le modalità “di verifica e controllo dell’utilizzazione delle agevolazioni”, il D.M. 22 luglio 1998, n. 275, il cui art. 7 regola le modalità di controllo e monitoraggio dell’attività di ricerca scientifica ammessa all’agevolazione, anche mediante riscontro della “veridicità delle dichiarazioni dell’attuazione degli impegni contrattuali”; nel caso in cui emerga la mancata attuazione degli impegni contrattuali, il MIUR provvede alla revoca dell’agevolazione.
La disciplina attuativa prevede controlli sull’effettiva attuazione degli impegni contrattuali e, quando ne sia accertata la mancata attuazione, la revoca dell’agevolazione.
D.M. 8 agosto 2000, n. 593, art. 14
La disciplina di attuazione del sostegno pubblico si rinviene nel citato D.Lgs., art. 6, oltre che nel D.M. MURST (poi MIUR) 8 agosto 2000, n. 593, il cui art. 14 richiama, anche per le modalità “di verifica e controllo dell’utilizzazione delle agevolazioni”, il D.M. 22 luglio 1998, n. 275, il cui art. 7 regola le modalità di controllo e monitoraggio dell’attività di ricerca scientifica ammessa all’agevolazione, anche mediante riscontro della “veridicità delle dichiarazioni dell’attuazione degli impegni contrattuali”; nel caso in cui emerga la mancata attuazione degli impegni contrattuali, il MIUR provvede alla revoca dell’agevolazione.
L’art. 14 richiama la disciplina regolamentare dei controlli sull’utilizzazione delle agevolazioni e consente di verificare l’effettivo adempimento degli impegni contrattuali.
D.M. 22 luglio 1998, n. 275, art. 7
La disciplina di attuazione del sostegno pubblico si rinviene nel citato D.Lgs., art. 6, oltre che nel D.M. MURST (poi MIUR) 8 agosto 2000, n. 593, il cui art. 14 richiama, anche per le modalità “di verifica e controllo dell’utilizzazione delle agevolazioni”, il D.M. 22 luglio 1998, n. 275, il cui art. 7 regola le modalità di controllo e monitoraggio dell’attività di ricerca scientifica ammessa all’agevolazione, anche mediante riscontro della “veridicità delle dichiarazioni dell’attuazione degli impegni contrattuali”; nel caso in cui emerga la mancata attuazione degli impegni contrattuali, il MIUR provvede alla revoca dell’agevolazione.
Il controllo può riguardare il monitoraggio dell’attività di ricerca e la veridicità delle dichiarazioni sull’attuazione degli impegni contrattuali; l’accertata mancata attuazione conduce alla revoca dell’agevolazione.
art. 156 c.p.c.
Sennonchè, siffatta nullità dovrebbe ritenersi ad ogni modo sanata, ex art. 156 c.p.c., dall’avvenuta costituzione in giudizio, con svolgimento di ampia difesa, da parte della controricorrente medesima.
L’eventuale nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione della parte destinataria che svolga pienamente le proprie difese.
art. 2697 c.c.
Pertanto, era effettivamente posto a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare il fondamento della propria azione di recupero ma, in un simile contesto, tale onere era stato soddisfatto appunto con la dimostrazione dell’avvenuta revoca integrale del beneficio.
Nel recupero del credito d’imposta, l’amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa; quando il beneficio sia stato integralmente revocato con provvedimento non impugnato, la prova della revoca assolve tale onere.
art. 384 c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Quando la disciplina di un’agevolazione prevede la revoca per mancata attuazione degli impegni contrattuali e il provvedimento amministrativo non dispone diversamente, la revoca fa venir meno integralmente il beneficio relativo al credito ammesso, senza che il giudice possa frazionarla in base alla parte di progetto asseritamente eseguita o alle singole annualità di fruizione.
- Nel recupero di un credito d’imposta revocato integralmente con provvedimento non impugnato, l’amministrazione assolve l’onere di provare il fondamento della pretesa dimostrando l’avvenuta revoca; non è necessario un ulteriore scorporo quantitativo del credito in funzione delle annualità di compensazione.
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