Cassazione Penale, Sentenza n. 26421/2026 del 14/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP di Potenza nei confronti di un indagato per estorsione aggravata e per il delitto aggravante di matrice mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 c.p., poi confermato in sede di riesame dal Tribunale di Lecce. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame deducendo: 1) violazione degli artt. 274 c.p.p. e 416-bis.1 c.p. e vizio di motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione, sostenendo che il tribunale avesse fondato la pericolosità quasi esclusivamente su una precedente condanna irrevocabile per associazione mafiosa del 2013, senza valorizzare il tempo trascorso né indicare elementi concreti di attuale collegamento con la criminalità organizzata; 2) violazione degli artt. 275, 275-bis e 284 c.p.p. e vizio di motivazione sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico, lamentando motivazione apparente, uso di formule stereotipate, mancata valutazione del principio di proporzionalità e mancata considerazione dell'assenza di violenza fisica o minacce dirette e del ruolo asseritamente secondario del ricorrente, limitato alla riscossione della somma estorta. La Corte ha però ritenuto i motivi aspecifici e meramente reiterativi di doglianze già respinte in riesame, e ha rilevato che il tribunale aveva invece individuato elementi concreti di persistente pericolosità e di inidoneità delle misure meno afflittive, valorizzando la stabile condivisione di interessi illeciti con soggetti di elevato spessore criminale e la pregressa condanna per 416-bis e 629 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo puntuale e coerente sia sull'attualità del pericolo di reiterazione sia sulla necessità della custodia cautelare in carcere, escludendo l'idoneità degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Ha inoltre osservato che il ricorrente non si era confrontato realmente con le ragioni del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le stesse censure già esaminate in riesame e a sollecitare una rivalutazione del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Norma richiamata come reato oggetto della misura cautelare; il provvedimento riguarda condotte estorsive.
art. 416-bis.1 c.p.
Richiamato quale aggravante di contesto mafioso; per i delitti aggravati ai sensi di tale disposizione, il giudizio cautelare richiede l'emersione di un effettivo allontanamento dalle dinamiche operative dei sodalizi mafiosi per superare la presunzione di pericolosità/adeguatezza della custodia in carcere.
art. 274 c.p.p.
È la norma invocata dalla difesa sul pericolo di reiterazione; la Corte ribadisce che la valutazione deve essere concreta e attuale, ma nel caso di specie il Tribunale aveva motivato adeguatamente sulla persistenza del pericolo.
art. 275 c.p.p.
È la norma richiamata per il principio di proporzionalità e adeguatezza della misura; la Corte conferma che, in presenza di specifici elementi di pericolosità, può essere ritenuta necessaria la custodia in carcere.
art. 275, comma terzo, c.p.p.
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere può essere superata solo da specifici elementi concreti che dimostrino il venir meno o il significativo affievolimento delle esigenze cautelari; il mero decorso del tempo non basta.
art. 275-bis c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione agli arresti domiciliari con controllo elettronico; la Corte conferma la valutazione di inidoneità di tale misura nel caso concreto.
art. 284 c.p.p.
Norma evocata in tema di arresti domiciliari; il Collegio ritiene motivata l'inadeguatezza della misura domiciliare rispetto al rischio di prosecuzione dell'attività illecita.
art. 616 c.p.p.
Disposizione applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento, in assenza di rimessione in libertà dell'indagato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la pericolosità attuale e il pericolo di reiterazione non possono essere desunti in modo meramente automatico da un precedente penale, ma devono risultare da una valutazione concreta delle circostanze del caso; tuttavia il tempo trascorso dalla precedente condanna, da solo, non è sufficiente a escludere le esigenze cautelari.
- Per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., il superamento della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere richiede elementi specifici idonei a dimostrare un effettivo distacco dalle dinamiche operative della criminalità organizzata; in assenza di tali elementi, la custodia in carcere può essere ritenuta necessaria.
- La misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, può essere considerata inidonea quando il giudice accerti, con motivazione concreta, che essa non sia sufficiente a interrompere i collegamenti con il contesto criminale né a impedire la prosecuzione dell'attività illecita, anche per interposta persona o mediante strumenti di comunicazione a distanza.
- Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate in riesame senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, finendo per sollecitare una nuova valutazione del merito fattuale non consentita in sede di legittimità.
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