Sentenza n. 171/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza n. 74/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa, sez. Lavoro, il 22/2/2024, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 463/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, n. 74/2024, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti e delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pisa n. 74/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.425,40, oltre interessi, nonché delle spese processuali. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, il pagamento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero il 23 febbraio 2024, che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa. Nel merito ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure consequenziali.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter promuovere l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso ha consentito l'ammissibilità del ricorso.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Retribuzione Professionale Docenti
È la fonte contrattuale del diritto economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Pisa, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale è stato notificato all'amministrazione, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed è comprovato il passaggio in giudicato del titolo.
- In presenza di un giudicato che impone all'amministrazione il pagamento di somme e di una persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato può giustificare la fissazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
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