Cassazione Civile, Ordinanza n. 17473/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla rivendica, proposta nell'ambito di una procedura concorsuale, di una serie di beni mobili acquistati da una società da un fallimento e successivamente detenuti prima da una società partecipata dal consorzio e poi dallo stesso consorzio presso il proprio stabilimento. Dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa del consorzio, la società acquirente ha domandato la restituzione dei beni; il commissario liquidatore ha rigettato la rivendica perché i beni non sarebbero stati identificabili univocamente sulla base della documentazione prodotta, e per un omogeneizzatore ha contestato anche la corrispondenza della marca. La società ha allora proposto opposizione ex art. 98 l.fall., deducendo che i beni erano puntualmente indicati nel verbale di aggiudicazione e nelle fatture di acquisto, che l'errore sulla marca dell'omogeneizzatore era meramente materiale e che per due carri antichi era stata chiesta prova testimoniale della loro presenza presso il consorzio a fini espositivi. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione per difetto di prova, valorizzando solo l'assenza di allegazioni sulla ammissibilità della prova testimoniale e ritenendo assorbite le altre questioni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità del decreto per omessa pronuncia sulle specifiche censure relative al valore probatorio della documentazione prodotta, avendo il giudice di merito trattato solo il tema della prova testimoniale; 2) violazione degli artt. 103 l.fall. e 619-621 c.p.c. per avere escluso in astratto la prova testimoniale, che invece sarebbe ammessa quando il diritto di proprietà del terzo opponente sia reso verosimile, specie per beni non registrati e in assenza di contestazioni circa la loro rinvenienza nei cespiti del resistente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il decreto del Tribunale fosse affetto da motivazione meramente apparente: il provvedimento non dava conto dei fatti di causa, dei motivi di opposizione né delle prove dedotte, limitandosi a richiamare un precedente di legittimità e a formule stereotipate. In conseguenza, la motivazione non raggiungeva il "minimo costituzionale" richiesto per la validità della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente introdotte; l'omessa considerazione delle specifiche censure può integrare nullità del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità del provvedimento per vizi del procedimento o della motivazione apparente è deducibile come motivo di ricorso per cassazione.
art. 103 l.fall.
La rivendica del terzo nel procedimento concorsuale è soggetta alle regole probatorie proprie dell'accertamento del diritto di proprietà vantato sul bene.
artt. 619-621 c.p.c.
Richiamati dalla parte ricorrente in tema di opposizioni esecutive e prova del diritto del terzo, per sostenere l'ammissibilità della prova testimoniale in presenza di elementi di verosimiglianza.
art. 98 l.fall.
Norma processuale sulla proposizione dell'opposizione contro il rigetto della rivendica in ambito concorsuale.
art. 619 c.p.c.
Richiamato in relazione alla tutela del terzo che rivendica la proprietà di beni assoggettati a procedura.
art. 621 c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti e alle modalità di prova del diritto del terzo opponente.
Massime di principio
- La motivazione di un provvedimento giurisdizionale è nulla quando sia solo apparente, cioè quando non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e risulti avulsa dai fatti e dalle questioni realmente controverse.
- Integra motivazione apparente la decisione che si limiti a riportare massime o formule di stile senza indicare i fatti di causa, i motivi di opposizione e le prove dedotte, perché in tal caso non raggiunge il minimo costituzionale di intelligibilità.
- In sede di opposizione alla rivendica di beni in procedura concorsuale, il giudice deve confrontarsi con le specifiche deduzioni e con il materiale probatorio allegato; l'omissione di tale esame può determinare la cassazione del provvedimento.
- Quando un motivo di ricorso investe una nullità radicale della decisione per motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della motivazione stessa.
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