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Sentenza

Sentenza n. 3290/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento: - della graduatoria di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti per Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, approvata con decreto della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 21 giugno 2022, come rideterminata con decreto del 5 luglio 2022, nella misura in cui il ricorrente non è stato inserito tra i vincitori; - dei menzionati decreti del Direttore Centrale del DAGEP del 21 giugno e del 5 luglio 2022; - della circolare n. -OMISSIS-, del 13 luglio 2022, del DAGEP, che dispone l'avvio delle procedure di assegnazione e del corso di formazione per il 28 luglio 2022; - del decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha indetto il citato concorso, nella parte in cui non ha consentito al ricorrente, candidato promosso per meriti straordinari, di indicare nella domanda di partecipazione la sua effettiva di anzianità nel ruolo e nella qualifica di Sovrintendente Capo e non ha previsto che la Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, dovesse tenere conto degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, c. 1, del D.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale; - ove occorra, del verbale del 18 giugno 2021 con cui la Commissione esaminatrice del suddetto concorso ha determinato i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di titolo; - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202212939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e atti del concorso interno per titoli per 2.662 posti di vice-ispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito tra i vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al posto n. 3369 con il punteggio di 24,827, ha contestato la graduatoria e gli atti concorsuali deducendo violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 5 e dell'art. 6 del bando e del decreto-legge richiamato nel ricorso, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto o inesistenza di motivazione, illogicità, perplessità ed erroneità manifeste. Ha sostenuto che gli spettassero almeno 25,979 punti, contestando il calcolo dell'anzianità complessiva di servizio, dell'anzianità nel ruolo dei sovrintendenti, la valutazione di alcuni incarichi e servizi di particolare rilevanza annotati nel foglio matricolare e il punteggio attribuito alla certificazione informatica Eipass Progressive, che avrebbe dovuto essere equiparata alla certificazione ECDL Expert. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione di un incarico di consulente tecnico d'ufficio presso una Procura della Repubblica, richiesto per l'annotazione matricolare il 30 gennaio 2021.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure e prescindendo dall'eccezione dell'Amministrazione relativa alla carenza di interesse. Quanto all'anzianità complessiva, il periodo dal 3 marzo 1993 al 30 gennaio 2021 corrisponde a 27 anni e 10 mesi; il computo deve avvenire secondo il calendario comune, considerando il mese come unità di misura quando il termine è espresso in mesi, senza valorizzare i giorni residui all'interno dei singoli mesi. Per la permanenza nel ruolo dei sovrintendenti, dal 1° gennaio 2013 al 30 gennaio 2021 risultano otto anni e non otto anni e un mese. In relazione agli incarichi di particolare rilevanza, non è stata ritenuta manifestamente irragionevole la qualificazione dell'attività di capo tutela svolta come unico operatore di scorta quale responsabilità di un'unità operativa minore, anziché come coordinamento. Gli incarichi svolti presso una Direzione distrettuale antimafia non rientravano nelle categorie tipizzate dal verbale della Commissione e la mancata riconduzione analogica a tali categorie costituiva valutazione tecnico-discrezionale non manifestamente illogica, anche perché il ricorrente non aveva indicato specifiche ragioni a sostegno dell'analogia. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio non poteva essere valutato perché, alla data di scadenza della domanda, pur essendo stato indicato, non risultava ancora annotato nello stato matricolare; il bando richiedeva entrambe le condizioni, ossia indicazione nella domanda e annotazione entro il termine di scadenza. La richiesta di annotazione era stata presentata solo il 30 gennaio 2021, oltre un anno dopo la conclusione dell'incarico, e l'inserimento era avvenuto il 1° febbraio 2021. Infine, l'attribuzione di 0,15 punti alla certificazione Eipass Progressive, ritenuta equivalente al livello ECDL full standard, non è stata considerata manifestamente irragionevole in assenza di elementi puntuali che imponessero l'equiparazione al livello expert. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione è stata adottata nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per difetto di motivazione degli atti concorsuali; il ricorso è stato comunque respinto.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla partecipazione procedimentale asseritamente violate; la censura non è stata accolta.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità della graduatoria; il giudice non ha ravvisato irragionevolezza manifesta nelle valutazioni contestate.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; le valutazioni della Commissione sono state ritenute legittime.

  • art. 2963 c.c.

    Il computo dei termini segue il calendario comune; quando il termine è espresso in mesi, l'unità di misura è il mese.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2963 c.c. quale fondamento del criterio di computo secondo il calendario comune.

  • art. 5, comma 3, del bando di concorso

    La Commissione esaminatrice procede alla valutazione ... limitatamente ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati in essa indicati e risultino, altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare.

    La valutazione dei titoli richiede cumulativamente la loro indicazione nella domanda e la loro annotazione nello stato matricolare entro la scadenza del termine di partecipazione.

  • art. 2 del bando di concorso

    Richiamato per individuare il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione della domanda.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato tramite collegamento da remoto.

Massime di principio

  • Quando un requisito di anzianità è espresso in mesi, il relativo computo deve essere effettuato secondo il calendario comune, assumendo il mese come unità di misura e senza sommare o valorizzare autonomamente i giorni compresi nei mesi iniziale e finale.
  • Se la lex specialis di un concorso prevede che un titolo sia valutabile soltanto quando sia stato indicato nella domanda e risulti annotato nello stato matricolare entro la scadenza del termine di partecipazione, la mancanza di una delle due condizioni impedisce legittimamente l'attribuzione del relativo punteggio.
  • La riconduzione analogica di incarichi o servizi non espressamente compresi nell'elenco dei titoli valutabili rientra nella discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice e può essere censurata solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento; il candidato deve inoltre indicare specifici elementi che rendano necessaria l'equiparazione.
  • Le valutazioni della commissione esaminatrice circa il livello di una certificazione informatica appartengono alla discrezionalità tecnica e non sono illegittime se non risultano manifestamente irragionevoli o non supportate da elementi puntuali che impongano una diversa equiparazione.
  • Il giudice amministrativo può prescindere dall'esame di un'eccezione di inammissibilità quando il ricorso risulti comunque infondato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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