Sentenza n. 113/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’intimazione di pagamento n. 01920219000315422000 per l’importo di € 15.970,32
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento relativa a una cartella per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione riferiti alla campagna lattiero-casearia 2008/2009, per € 15.970,32
Esito
Favorevole al ricorrente (produttrice lattiera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione deducendo: a) nullità o illegittimità per difetto di motivazione, poiché l’intimazione richiamava la cartella senza allegarla e non indicava adeguatamente il credito, la campagna lattiera e gli elementi necessari alla difesa; b) violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della l. n. 33/2009, per l’errata e non trasparente quantificazione degli interessi, in assenza dell’indicazione del dies a quo, dei tassi applicati e del periodo di decorrenza; c) prescrizione del credito, in relazione al capitale e agli interessi, per decorso dei termini quadriennale, quinquennale o decennale; d) contrasto della disciplina nazionale di calcolo del prelievo supplementare con il diritto dell’Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Consiglio di Stato, con conseguente necessità di disapplicare le norme interne incompatibili e ricalcolare il prelievo; e) nullità dell’iscrizione a ruolo per impossibilità di verificare il calcolo del prelievo e l’eventuale compensazione con aiuti PAC. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza del TAR Lazio n. 7703/2024, che ha annullato, per contrasto con il diritto eurounitario, la comunicazione AGEA relativa ai calcoli della campagna 2008/2009 e ha imposto la rideterminazione del prelievo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al quarto motivo. Il TAR ha rilevato che la sentenza del TAR Lazio n. 7703/2024 aveva annullato gli atti di imputazione del prelievo relativi alla medesima campagna lattiera, che costituivano il presupposto unico e necessario dell’intimazione impugnata. L’annullamento degli atti presupposti ha quindi prodotto l’illegittimità derivata e l’effetto caducante dell’atto di riscossione, senza necessità di una nuova valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché AGEA aveva dichiarato soltanto di stare procedendo al discarico, senza dimostrare che questo fosse già intervenuto. Il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto infondato e, nella parte relativa ai termini, inammissibile per carenza di interesse: la pendenza del giudizio sugli atti presupposti aveva interrotto e mantenuto sospesa la prescrizione fino alla definizione del giudizio, oltre ai periodi di sospensione previsti dalla normativa sulle quote latte e dall’emergenza COVID. Il motivo sugli interessi è stato respinto: l’intimazione indicava il fondamento del credito, le annate di riferimento e gli importi per capitale e interessi; la decorrenza e la disciplina degli interessi erano ricavabili dalla legge, sicché non era necessaria una dettagliata esposizione del calcolo. Il primo motivo è stato ritenuto comunque infondato, poiché la mancata allegazione della cartella non rende illegittima l’intimazione, avente funzione di sollecito e atto interruttivo della prescrizione, quando il rinvio alla cartella e le informazioni riportate consentano di comprendere il debito. Il quinto motivo è stato ritenuto generico e comunque infondato per difetto di prova dell’avvenuta compensazione con aiuti PAC. L’intimazione è stata annullata, fermo restando il riesercizio del potere da parte di AGEA e la rideterminazione del prelievo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia, l’annullamento sopravvenuto degli atti presupposti e la soccombenza della ricorrente sulla prescrizione.
Norme richiamate
artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. n. 33/2009
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla quantificazione degli interessi e al regime dei prelievi supplementari; il TAR ha richiamato anche il periodo di sospensione previsto dall’art. 8-quinquies, comma 10.
art. 2945, comma 3, c.c.
Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la pendenza del giudizio amministrativo promosso dal debitore interrompe e mantiene sospesa la prescrizione del credito collegato fino alla definizione del giudizio, escludendo l’applicazione analogica della disposizione ai fini di favorire il creditore inerte.
art. 2946 c.c.
È stato indicato dalla ricorrente quale termine decennale di prescrizione, ma il TAR non ha accolto l’eccezione di prescrizione.
art. 2948, n. 4, c.c.
È stato indicato dalla ricorrente quale termine quinquennale di prescrizione, ma il TAR ha ritenuto non maturata la prescrizione.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
L’intimazione è sufficientemente motivata quando richiama la cartella e riporta informazioni idonee a individuare il debito, anche senza allegazione della cartella, purché il contribuente l’abbia ricevuta e possa comprendere la pretesa.
art. 30 d.P.R. n. 602/1973
La decorrenza degli interessi è ricavabile direttamente dalla legge; pertanto l’intimazione non deve necessariamente illustrare analiticamente il calcolo degli interessi.
art. 82 c.p.a.
È stato richiamato nel principio relativo alla permanenza dell’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione anche in caso di estinzione del giudizio per perenzione, che il ricorrente avrebbe potuto evitare.
Massime di principio
- Quando un atto di riscossione costituisce conseguenza immediata, diretta e necessaria di un atto presupposto che sia stato annullato in sede giurisdizionale, l’annullamento dell’atto presupposto produce l’illegittimità derivata e l’effetto caducante dell’atto successivo, senza necessità di una nuova valutazione degli interessi da parte dell’amministrazione.
- La dichiarazione dell’amministrazione di essere in procinto di procedere al discarico dell’atto impugnato non determina la cessazione della materia del contendere se non è dimostrato l’effettivo perfezionamento del discarico.
- Quando il debitore promuove un giudizio amministrativo direttamente riguardante, o strettamente connesso a, il credito della pubblica amministrazione, la prescrizione del credito è interrotta e rimane sospesa per tutta la durata del giudizio, ricominciando a decorrere dalla sua definizione.
- Un’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata se indica gli atti richiamati, l’annata o il periodo di riferimento del prelievo e gli importi dovuti per capitale e interessi; la mancata allegazione della cartella non determina di per sé l’illegittimità quando il contribuente abbia ricevuto la cartella e l’intimazione consenta di comprendere la pretesa.
- La compensazione di un debito per prelievo supplementare con aiuti PAC deve essere provata mediante attestazioni inequivoche degli organismi pagatori competenti; in mancanza di adeguata documentazione, la compensazione resta un’allegazione generica e non è opponibile nella procedura di recupero.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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