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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30260/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP, IVA e IRES relativo all'anno d'imposta 2010, emesso a seguito di verifica sui conti bancari della società e dei soci, in ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi. La CTR della Campania aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio: aveva corretto alcuni errori di calcolo della CTP, ma aveva dichiarato inammissibile per asserita mancanza di specificità il motivo di appello con cui l'Ufficio contestava l'indebita esclusione, dall'accertamento, delle movimentazioni bancarie del socio architetto, ritenendo invece che la società dovesse giustificare le singole operazioni. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza/procedimento e violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, e dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità; con il secondo motivo lamenta inoltre motivazione mancante ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio e affermando che, nel processo tributario, è sufficiente anche la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado purché dall'atto emerga in modo inequivoco la volontà di investire la decisione impugnata. La Corte rileva inoltre che, in tema di società a ristretta base familiare, è legittimo riferire alla società le movimentazioni dei conti intestati ai soci o ai familiari, salva prova contraria dell'estraneità delle operazioni all'attività d'impresa. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    motivi specifici dell'impugnazione

    Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito è soddisfatto anche quando l'Amministrazione riproponga le difese già svolte in primo grado, se l'atto consente di comprendere inequivocamente quali punti della decisione siano contestati.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    L'Ufficio può utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari, anche intestati a soci o familiari, per riferire le operazioni alla società quando vi sia una ristretta compagine familiare, salvo prova contraria dell'estraneità delle singole movimentazioni all'attività d'impresa.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Il secondo motivo, relativo alla motivazione della sentenza, viene assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato quale vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato quale vizio di nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in via comparativa: i principi di specificità dell'impugnazione elaborati dalle Sezioni Unite non escludono che la riproposizione delle difese originarie possa integrare specificità, se l'atto individua chiaramente le questioni contestate.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in giurisprudenza come disposizione parallela all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per l'utilizzo presuntivo dei dati bancari nei controlli IVA.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando l'atto, anche mediante riproposizione delle difese già formulate, consenta di individuare con chiarezza i capi e le ragioni della sentenza impugnata che si intendono criticare; non è necessario introdurre necessariamente argomentazioni nuove.
  • In tema di accertamento bancario nei confronti di società a ristretta base familiare, l'Ufficio può imputare alla società le movimentazioni rilevate su conti intestati ai soci o ai familiari, perché il rapporto familiare può giustificare una presunzione di sovrapposizione tra interessi personali e sociali; spetta al contribuente provare specificamente l'estraneità delle operazioni all'attività d'impresa.
  • La mera contitolarità del conto con un terzo o la commistione tra spese familiari e attività economica non è sufficiente a superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, essendo necessaria una prova analitica della loro non riferibilità ai fatti imponibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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