Sentenza n. 1478/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di Agente di polizia locale indetto dall’Unione di Reno Galliera del 22.4.2026, nella parte in cui non ammette l’odierna ricorrente; - del verbale del 21.4.2026 e graduatoria ad esito della prova orale nella parte in cui dichiara l’odierna ricorrente come non idonea nonché della valutazione dei requisiti psico attitudinali della ricorrente; - per quanto occorrer possa, del bando di concorso indetto dall’Unione Reno Galliera, pubblicato in data 11.3.2026, prot.0018334/2026; - di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti della procedura concorsuale per tre posti di agente di polizia locale, nella parte in cui la candidata è stata dichiarata non idonea dopo la prova orale e la valutazione psico-attitudinale
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata prima nella prova scritta, ha impugnato la graduatoria, il verbale della prova orale, la valutazione psico-attitudinale e, in via eventuale, il bando. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell'art. 35, comma 3, lett. b), d.lgs. 165/2001, dell'art. 18 del regolamento concorsuale dell'Unione e della lex specialis, sostenendo che la verifica psico-attitudinale avrebbe dovuto svolgersi in fase di preselezione e non durante la prova orale, con conseguente inversione procedimentale e lesione dei principi di imparzialità e trasparenza; 2) eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità, assumendo che il punteggio di 7/14 attribuito dalla psicologa del lavoro fosse illogico, anche per la valutazione negativa della prudenza; 3) violazione della D.G.R. Emilia-Romagna n. 278/2005, sostenendo che la valutazione psico-attitudinale fosse stata già superata presso altra amministrazione locale e che la disciplina regionale imponesse una sola valutazione per ciascuna figura professionale. La resistente ha eccepito che il bando prevedeva espressamente il test psico-attitudinale nell'ambito della prova orale e che le censure sulla valutazione tecnica miravano a ottenere un inammissibile sindacato sostitutivo. La ricorrente ha inoltre dedotto, soltanto con memoria di replica non notificata, una censura relativa all'attribuzione del punteggio al colloquio attitudinale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 18 del regolamento disciplina le eventuali prove preselettive, che possono comprendere test psico-attitudinali, mentre l'art. 27 prevede che la prova orale accerti anche capacità comportamentali, relazionali e attitudinali, eventualmente con l'ausilio di uno psicologo del lavoro. Il bando, inoltre, stabiliva espressamente che ai candidati ammessi all'orale fosse somministrato un test psico-attitudinale il cui esito concorresse alla valutazione complessiva delle competenze comportamentali. Pertanto non vi è stata alcuna inversione procedimentale. È stata dichiarata inammissibile, perché proposta per la prima volta con memoria di replica non notificata e ampliativa del thema decidendum, la censura relativa all'attribuzione di un punteggio al colloquio attitudinale. Quanto alle censure sulla valutazione tecnica, il Collegio ha affermato che il giudizio psico-attitudinale è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento o inattendibilità. La relazione della psicologa aveva evidenziato una insufficiente flessibilità emotiva rispetto al profilo di agente di polizia municipale, per il quale sono richieste, oltre alla prudenza, iniziativa e prontezza d'intervento. La ricorrente non ha individuato specifici passaggi illogici o inattendibili, ma ha prospettato una propria diversa valutazione, sollecitando un sindacato sostitutivo non consentito. È stata respinta anche la censura fondata sulla D.G.R. Emilia-Romagna n. 278/2005, ritenuta diretta a disciplinare organizzazione e omogeneità dei requisiti nel servizio di polizia locale, senza escludere il potere delle singole amministrazioni di effettuare autonome valutazioni psico-attitudinali nell'ambito dei propri concorsi secondo la lex specialis. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il richiamo è operato in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza della selezione pubblica; il giudice non ha ravvisato violazioni nella collocazione della valutazione psico-attitudinale nella prova orale.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 35, comma 3, lett. b), d.lgs. 165/2001
Richiamato tra le disposizioni che avrebbero disciplinato la procedura selettiva; il TAR non ha ravvisato una violazione della disciplina concorsuale.
art. 18 del Regolamento delle procedure di concorso, selezione ed accesso al pubblico impiego dell'Unione Reno Galliera
Le prove d'esame possono essere precedute da forme di preselezione; le prove pre-selettive possono svolgersi anche attraverso test psico-attitudinali; la preselezione non costituisce punteggio valevole ai fini della graduatoria finale.
La disposizione riguarda le prove preselettive eventuali e non impedisce che la prova orale accerti anche capacità comportamentali e attitudini ai sensi dell'art. 27 del medesimo regolamento.
art. 27 del Regolamento delle procedure di concorso, selezione ed accesso al pubblico impiego dell'Unione Reno Galliera
I colloqui sono volti ad accertare, oltre alle conoscenze sulle materie indicate nel bando e alle capacità logico-tecniche, il possesso delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini.
Consente di includere nella prova orale l'accertamento delle capacità comportamentali e attitudinali, anche con l'ausilio di uno psicologo del lavoro.
bando di concorso, sezione C) Prova orale
Prima dello svolgimento della prova orale, per i soli candidati ammessi verrà somministrato un Test psicoattitudinale/di personalità il cui esito non determinerà punteggio, ma concorrerà alla valutazione complessiva delle competenze comportamentali durante il Colloquio individuale.
La lex specialis prevedeva espressamente il test psico-attitudinale nell'ambito della prova orale e ne collegava l'esito alla valutazione complessiva delle competenze comportamentali.
D.G.R. Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 278
La delibera opera sul piano dell'organizzazione e dell'omogeneità dei requisiti del servizio di polizia locale, ma non esclude né limita la possibilità delle singole amministrazioni di svolgere autonome valutazioni psico-attitudinali nei concorsi di accesso.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- La previsione regolamentare della possibilità di svolgere test psico-attitudinali in fase preselettiva non impedisce all'amministrazione di accertare capacità comportamentali e attitudini anche nell'ambito della prova orale, quando tale modalità sia prevista dal regolamento applicabile e dalla lex specialis.
- La collocazione della valutazione psico-attitudinale nella prova orale non costituisce inversione procedimentale se il bando la prevede espressamente come componente dell'accertamento complessivo delle competenze comportamentali dei candidati ammessi all'orale.
- Le valutazioni psico-attitudinali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o inattendibilità; non è consentito sostituire alla valutazione specialistica dell'amministrazione una diversa valutazione del candidato o del giudice.
- Una censura nuova, proposta per la prima volta con memoria di replica non notificata e ampliativa del thema decidendum fissato dal ricorso, è inammissibile.
- Una disciplina regionale volta a garantire organizzazione e omogeneità dei requisiti nel servizio di polizia locale non esclude, in assenza di una previsione contraria, il potere delle singole amministrazioni di effettuare autonome valutazioni psico-attitudinali nelle procedure concorsuali secondo la lex specialis.
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