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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1390

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1390 della Commissione, del 15 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di una preparazione dei batteriofagi PCM F/00069, PCM F/00070, PCM F/00071 e PCM F/00097 come additivo per mangimi destinati al pollame (titolare dell’autorizzazione: Proteon Pharmaceuticals SA)

Normativa europea32025R1390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, una preparazione di batteriofagi come additivo zootecnico per il pollame, limitandone l’uso all’acqua di abbeveraggio. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni puntuali su dose minima, istruzioni per l’uso, etichettatura, monitoraggio post-immissione sul mercato e misure di protezione per gli utilizzatori. La Commissione si fonda sui pareri EFSA che attestano la sicurezza del preparato alle condizioni d’uso previste e la sua efficacia nel ridurre la contaminazione ambientale da Salmonella Enteritidis.

Autorizzazione dell’additivo per mangimi costituito dalla preparazione di batteriofagi PCM F/00069, PCM F/00070, PCM F/00071 e PCM F/00097 per il pollame, con specifiche condizioni d’uso, etichettatura e monitoraggio post-commercializzazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari dell’autorizzazione nell’Unione europea, con riferimento all’impiego di un additivo zootecnico destinato all’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda esclusivamente il pollame e, in concreto, l’uso nell’acqua di abbeveraggio; il testo precisa che il prodotto non può essere utilizzato come sostituto delle normali condizioni igieniche di allevamento. Sono richiamate misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e un monitoraggio post-commercializzazione per i rischi connessi a Salmonella e alla resistenza antimicrobica. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione di una preparazione di batteriofagi come additivo per mangimi destinati al pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1390 della Commissione autorizza una preparazione di batteriofagi composta da PCM F/00069, PCM F/00070, PCM F/00071 e PCM F/00097 come additivo zootecnico per il pollame. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce le valutazioni scientifiche dell’EFSA, che hanno ritenuto il prodotto sicuro alle condizioni previste e potenzialmente utile per ridurre la contaminazione ambientale da Salmonella Enteritidis.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce presupposti e procedure. La domanda, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, riguardava inizialmente l’uso nei mangimi complementari, nell’acqua di abbeveraggio e anche per gli uccelli ornamentali; tuttavia, il richiedente ha successivamente ritirato le domande relative agli uccelli ornamentali e ai mangimi complementari. Nei pareri EFSA del 17 marzo 2021, 31 gennaio 2023 e 26 novembre 2024, il preparato è stato giudicato sicuro per tutte le specie avicole, per i consumatori e per l’ambiente; è stato però indicato come potenziale sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, con rischi da inalazione ed esposizione cutanea.

Ambito di autorizzazione

L’autorizzazione è limitata al pollame e, in concreto, all’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il preparato è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". L’allegato identifica il prodotto con il numero 4d29 e specifica che la composizione è una preparazione liquida dei batteriofagi in rapporto 1:1:1:1, con concentrazione minima di 5 × 10^7 PFU/ml di additivo.

Condizioni di impiego, etichettatura e conservazione

L’allegato impone che l’additivo sia utilizzato soltanto nell’acqua di abbeveraggio e che il dosaggio minimo sia pari a 2 × 10^6 PFU/volatile/giorno, con un tenore minimo di 6 × 10^6 PFU/l di acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Sul piano informativo, l’etichetta deve riportare la dicitura secondo cui l’additivo 4d29 non può essere considerato un sostituto delle normali condizioni igieniche di allevamento.

Monitoraggio post-commercializzazione e sicurezza degli utilizzatori

La Commissione impone al titolare dell’autorizzazione un programma di monitoraggio post-commercializzazione, finalizzato in particolare a intercettare l’eventuale selezione e diffusione di varianti di Salmonella resistenti ai batteriofagi e a valutare possibili effetti sul trasferimento orizzontale di geni di resistenza antimicrobica nella Salmonella e nella flora intestinale. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni riportate nell’allegato stesso. Il titolo dell’autorizzazione è Proteon Pharmaceuticals SA e il numero di identificazione dell’additivo è 4d29.

Ambito di impiego e specie destinatarie

L’allegato limita l’impiego al pollame. L’additivo deve essere utilizzato soltanto nell’acqua di abbeveraggio e non nei mangimi complementari, nonostante la domanda iniziale comprendesse anche tali usi, poi ritirati dal richiedente.

Composizione e caratteristiche del preparato

Il prodotto è una preparazione liquida di batteriofagi PCM F/00069, PCM F/00070, PCM F/00071 e PCM F/00097, contenente un minimo di 5 × 10^7 PFU/ml di additivo, nel rapporto 1:1:1:1. I batteriofagi sono litici e infettano i batteri di Salmonella enterica serovar Gallinarum B/00111.

Dose minima e condizioni operative

L’allegato prescrive un tenore minimo di 6 × 10^6 PFU/l di acqua di abbeveraggio e una dose minima di 2 × 10^6 PFU/volatile/giorno. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Etichettatura e avvertenze

L’etichetta dell’additivo deve riportare l’indicazione: "L’additivo 4d29 non può essere considerato un sostituto delle normali condizioni igieniche di allevamento." La Commissione evidenzia inoltre che l’additivo non sostituisce le ordinarie misure igieniche di allevamento.

Monitoraggio post-commercializzazione

Il titolare dell’autorizzazione deve pianificare e attuare un programma di monitoraggio post-commercializzazione, in particolare per controllare la potenziale selezione e diffusione di varianti di Salmonella resistenti ai batteriofagi e l’eventuale effetto sul trasferimento orizzontale di geni di resistenza antimicrobica nella Salmonella e nella flora intestinale, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori dell’additivo. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo deve essere utilizzato con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

Base giuridica e valutazioni scientifiche

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama i pareri EFSA del 17 marzo 2021, del 31 gennaio 2023 e del 26 novembre 2024, che qualificano il preparato come sicuro per il pollame, i consumatori e l’ambiente alle condizioni d’uso proposte, e indicano un potenziale rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesanità animalesicurezza alimentareetichettaturasalute e sicurezza sul lavoro

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