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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1386

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1386 della Commissione, del 15 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 114044 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori (titolare dell’autorizzazione: AB Enzymes Finland Oy)

Normativa europea32025R1386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 114044 come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda suini da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori, con specifiche condizioni d’uso, livelli minimi di attività e misure di protezione per gli utilizzatori. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia, nonché sulla valutazione del laboratorio di riferimento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 114044 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi indicato nell’allegato, classificato come additivo zootecnico del gruppo funzionale dei promotori della digestione. Riguarda specificamente i mangimi destinati a suini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e specie avicole minori escluse quelle ovaiole. Si applica alle condizioni tecniche e di impiego fissate nell’allegato ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non emergono esclusioni generali, ma l’autorizzazione è limitata alle specie, ai tenori minimi e alle condizioni d’uso autorizzate.

Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 114044 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1386 della Commissione attua il regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi destinati all’alimentazione animale e autorizza un nuovo impiego di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 114044. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e della conferma del laboratorio di riferimento, con condizioni d’uso mirate e misure di protezione per gli utilizzatori.

Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina i motivi e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. La domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, e riguardava l’uso del preparato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale dei promotori della digestione.

Il parere EFSA del 18 settembre 2024 ha concluso che, alle condizioni proposte, il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre rilevato un profilo di pericolo per gli utilizzatori, qualificando il preparato, in tutte le forme, come sensibilizzante delle vie respiratorie; per le forme liquide ha escluso irritazione o sensibilizzazione cutanea e oculare, mentre per le forme solide non ha potuto concludere in modo definitivo sulla possibile irritazione oculare e sulla sensibilizzazione cutanea. La Commissione ha quindi ritenuto necessarie misure di protezione adeguate.

Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 114044, identificato in allegato con il numero 4a8i e commercializzato dal titolare AB Enzymes Finland Oy. L’additivo è classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».

L’impiego è autorizzato per:

  • suini da ingrasso;
  • galline ovaiole;
  • specie avicole minori ovaiole;
  • specie avicole minori escluse quelle ovaiole.

L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Composizione, attività e metodi di analisi

L’allegato descrive il preparato come additivo a base di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta con Trichoderma reesei CBS 114044. La composizione minima indicata è pari a:

  • forma solida: 160 000 BXU/g;
  • forma liquida: 160 000 BXU/g.

Per la quantificazione dell’enzima sono previsti metodi colorimetrici distinti:

  • nell’additivo per mangimi e nelle premiscele, mediante reazione enzimatica su substrato di xilano di betulla, a pH 5,3 e 50 °C;
  • nei mangimi composti, mediante reazione enzimatica su substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina, a pH 5,3 e 50 °C.

È inoltre definita l’unità di attività: 1 BXU corrisponde alla quantità di enzima che libera 1 nanomole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al secondo dallo xilano di betulla, a pH 5,3 e 50 °C.

Livelli minimi di impiego autorizzati

L’allegato stabilisce i livelli minimi di attività per kg di mangime completo con umidità al 12%:

  • suini da ingrasso: 20 000 BXU;
  • galline ovaiole: 12 000 BXU;
  • specie avicole minori ovaiole: 12 000 BXU;
  • specie avicole minori escluse quelle ovaiole: 8 000 BXU.

Non sono indicati livelli massimi.

Obblighi informativi e misure di sicurezza per gli operatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi sono tenuti ad adottare procedure operative e misure organizzative per evitare o ridurre i rischi per gli utilizzatori.

Se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale:

  • per le forme solide: protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi;
  • per le forme liquide: protezione delle vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 5 agosto 2035. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Specie destinatarie e livelli di impiego

L’allegato limita l’impiego a suini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e specie avicole minori escluse quelle ovaiole. I livelli minimi di attività sono fissati in 20 000 BXU/kg di mangime completo per i suini da ingrasso, 12 000 BXU/kg per galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole, e 8 000 BXU/kg per specie avicole minori escluse quelle ovaiole.

Composizione, identificazione e metodo di analisi

L’additivo ha numero di identificazione 4a8i ed è commercializzato da AB Enzymes Finland Oy. La sostanza attiva è l’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta con Trichoderma reesei CBS 114044. Sono previsti metodi colorimetrici specifici per la quantificazione nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti.

Prescrizioni per etichettatura e condizioni d’uso

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale: protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi per le forme solide, e protezione delle vie respiratorie per le forme liquide.

Valutazione scientifica e basi dell’autorizzazione

La Commissione richiama il parere EFSA del 18 settembre 2024, secondo cui l’additivo è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni proposte, ed è potenzialmente efficace ai livelli indicati. L’Autorità ha inoltre qualificato il preparato come sensibilizzante delle vie respiratorie, con specifiche cautele per le forme solide e liquide.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicata come data di fine del periodo di autorizzazione il 5 agosto 2035.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarezootecnia

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