Regolamento (UE) 2025/1391
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1391 della Commissione, del 15 luglio 2025, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 per quanto riguarda la concentrazione di metileugenolo nell’olio essenziale di corteccia di cannella
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore materiale contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di corteccia di cannella come additivo per mangimi. In particolare, riduce il limite massimo di metileugenolo da ≤ 0,04 % a ≤ 0,004 %, in linea con il parere EFSA richiamato nei considerando. Per evitare effetti pregiudizievoli sugli operatori, introduce inoltre un breve periodo transitorio per la commercializzazione e l’utilizzo delle scorte prodotte ed etichettate prima del 5 settembre 2025.
Rettifica della specifica di sicurezza relativa al metileugenolo nell’olio essenziale di corteccia di cannella autorizzato come additivo per mangimi e previsione di un periodo transitorio.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, all’immissione sul mercato e all’uso dell’additivo per mangimi olio essenziale di corteccia di cannella ottenuto da Cinnamomum verum J. Presl, nonché delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi che lo contengono. Incide sull’autorizzazione già concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 e disciplina la fase transitoria per i prodotti fabbricati ed ეტichettati prima del 5 settembre 2025 secondo la normativa applicabile prima del 5 agosto 2025. È applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 per l’olio essenziale di corteccia di cannella
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1391 interviene su una precedente autorizzazione di additivo per mangimi, correggendo un dato tecnico relativo alla concentrazione massima consentita di metileugenolo nell’olio essenziale di corteccia di cannella ottenuto da Cinnamomum verum J. Presl. La rettifica è motivata dal richiamo al parere EFSA del 27 settembre 2022 e mira ad allineare l’autorizzazione al corretto livello di sicurezza indicato dagli esperti.
Contesto normativo
La sostanza era già stata autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali. Nei considerando, la Commissione rileva che nell’allegato del regolamento precedente la specifica sul metileugenolo era stata riportata erroneamente come "≤ 0,04 %", mentre il valore corretto, secondo il parere EFSA richiamato, è "≤ 0,004 %".
Rettifica tecnica della specifica
L’unica modifica sostanziale del regolamento consiste nella sostituzione, nell’allegato del regolamento (UE) 2024/1186, della soglia di metileugenolo associata all’additivo identificato con il numero 2b133-eo. La correzione opera nella colonna relativa a composizione, formula chimica, descrizione e metodo di analisi, alla rubrica "Specifiche".
Misure transitorie a tutela degli operatori
Per proteggere il legittimo affidamento degli operatori del settore dei mangimi, il regolamento consente una fase transitoria. L’additivo, insieme alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi che lo contengono, può continuare a essere commercializzato e utilizzato fino al 5 febbraio 2026, purché sia stato prodotto ed etichettato prima del 5 settembre 2025 e conforme alle regole applicabili prima del 5 agosto 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rettifica della specifica sul metileugenolo
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186, per l’additivo per mangimi olio essenziale di corteccia di cannella identificato con il numero 2b133-eo, la specifica relativa al metileugenolo è corretta da "≤ 0,04 %" a "≤ 0,004 %" nella terza colonna dedicata a composizione, formula chimica, descrizione e metodo di analisi.
Periodo transitorio per gli operatori
L’additivo autorizzato, nonché le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 5 febbraio 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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