Regolamento (UE) 2025/1392
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1392 della Commissione, del 15 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta con Komagataella phaffii CECT 13171 come additivo per mangimi destinati a specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, specie avicole minori da riproduzione, galline ovaiole e suini da ingrasso di tutte le specie di suidi (titolare dell’autorizzazione: Fertinagro Biotech S.L.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un preparato di 3-fitasi prodotto con Komagataella phaffii CECT 13171 come additivo per mangimi, classificandolo tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione è concessa per specifiche categorie di pollame e per i suini da ingrasso, sulla base delle valutazioni favorevoli dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia. Il testo fissa inoltre condizioni d’uso, obblighi informativi e misure di tutela per gli utilizzatori, nonché il metodo analitico di riferimento e il periodo di autorizzazione fino al 5 agosto 2035 per una delle specie interessate.
Autorizzazione, come additivo per mangimi, di un preparato di 3-fitasi prodotta con Komagataella phaffii CECT 13171 per determinate specie avicole e suini da ingrasso, con relative condizioni d’uso e misure di sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai soggetti che immettono sul mercato o utilizzano il preparato di 3-fitasi prodotto con Komagataella phaffii CECT 13171, limitatamente alle specie indicate nell’allegato: pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, specie avicole minori da riproduzione, galline ovaiole e suini da ingrasso di tutte le specie di suidi. L’autorizzazione riguarda l’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Sono escluse le specie e le finalità non espressamente menzionate nell’allegato.
Autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta con Komagataella phaffii CECT 13171
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1392 autorizza l’impiego di un preparato di 3-fitasi come additivo per mangimi, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione richiama i pareri favorevoli dell’EFSA e conclude che il prodotto soddisfa le condizioni di autorizzazione, fermo restando l’inserimento di specifiche misure di tutela per gli utilizzatori.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Il provvedimento si fonda sulla disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che stabilisce procedure e presupposti per l’autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, era corredata della documentazione richiesta; il laboratorio di riferimento ha ritenuto utilizzabili le conclusioni della precedente valutazione sul medesimo additivo ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2005.
La Commissione richiama i pareri EFSA del 27 settembre 2022 e del 17 settembre 2024, dai quali emerge che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. L’EFSA ha inoltre precisato il profilo di sicurezza per l’utilizzatore: nessuna irritazione oculare o cutanea, assenza di sensibilizzazione cutanea per la formulazione liquida, sensibilizzazione cutanea per la formulazione solida e potenziale sensibilizzazione delle vie respiratorie per entrambe le formulazioni. Sul piano dell’efficacia, il parere scientifico riconosce l’efficacia del prodotto a 500 FTU/kg per pollame e suini da ingrasso e a 1 000 FTU/kg per le galline ovaiole.
Ambito di autorizzazione
L’autorizzazione riguarda unicamente il preparato di 3-fitasi prodotta con Komagataella phaffii CECT 13171, classificato come "additivo zootecnico" nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’ambito soggettivo e oggettivo è circoscritto alle categorie di animali indicate nell’allegato:
- specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione;
- specie avicole minori da riproduzione;
- galline ovaiole;
- suini da ingrasso di tutte le specie di suidi.
Non risultano autorizzate, nel testo esaminato, specie diverse da quelle elencate.
Caratteristiche del prodotto e metodo di controllo
L’allegato identifica l’additivo con numero 4a50 e ne specifica la composizione e la forma commerciale. Il preparato è descritto come prodotto di 3-fitasi prodotta con Komagataella phaffii CECT 13171, con attività minima pari a 10 000 FTU/g per la forma solida e 1 000 FTU/ml per la forma liquida.
Per la quantificazione dell’attività enzimatica nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto il metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, secondo la norma EN ISO 30024.
Condizioni d’uso e misure di tutela degli utilizzatori
Il regolamento prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori.
Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative e procedurali, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle. La previsione è coerente con le conclusioni dell’EFSA sulla possibile sensibilizzazione respiratoria e cutanea del prodotto.
Periodo di autorizzazione ed efficacia temporale
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 5 agosto 2035. L’articolo 2 stabilisce inoltre che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per i professionisti del settore mangimistico e zootecnico, il provvedimento comporta la necessità di verificare:
- la corrispondenza del prodotto all’additivo autorizzato e alla sua forma commerciale;
- il rispetto dei tenori minimi indicati per specie e categoria animale;
- l’adeguatezza delle etichette e delle istruzioni d’uso, con specificazione di conservazione e stabilità termica;
- l’adozione di misure di prevenzione per la salute degli utilizzatori, inclusi DPI quando necessari;
- la corretta applicazione del metodo analitico EN ISO 30024 per i controlli di conformità.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato di 3-fitasi prodotto con Komagataella phaffii CECT 13171, inserito nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione", alle condizioni indicate nell’allegato.
Specie destinatarie e dosaggi
L’allegato limita l’uso a: specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione; specie avicole minori da riproduzione; galline ovaiole; suini da ingrasso di tutte le specie di suidi. Il tenore minimo è pari a 500 FTU/kg di mangime completo per il pollame e i suini da ingrasso, e a 1 000 FTU/kg per le galline ovaiole.
Composizione e forma del prodotto
L’additivo è identificato con numero 4a50 ed è descritto come preparato di 3-fitasi prodotta con Komagataella phaffii CECT 13171. La forma solida deve avere un’attività minima di 10 000 FTU/g, mentre la forma liquida deve avere un’attività minima di 1 000 FTU/ml.
Metodo di analisi
Per la quantificazione dell’attività della 3-fitasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto il metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, secondo EN ISO 30024.
Condizioni d’impiego e avvertenze
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Valutazioni scientifiche e sicurezza
I considerando richiamano i pareri EFSA del 27 settembre 2022 e del 17 settembre 2024, secondo cui il preparato è sicuro per specie bersaglio, consumatori e ambiente alle condizioni proposte. L’EFSA ha inoltre ritenuto il prodotto non irritante per occhi e pelle; la formulazione liquida non è sensibilizzante cutaneo, mentre quella solida sì, e entrambe devono essere considerate potenziali sensibilizzanti respiratori.
Efficacia e monitoraggio
L’EFSA ha concluso che il preparato è efficace a 500 FTU/kg di mangime per il pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione e per i suini da ingrasso, e a 1 000 FTU/kg per le galline ovaiole. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Periodo di autorizzazione
Per le specie indicate nell’allegato è fissata la fine del periodo di autorizzazione al 5 agosto 2035.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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