Ordinanza n. 1636/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - delle ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Torre del Greco n. 110 del 31 marzo 2026 e n. 133 del 15 aprile 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze di demolizione del Comune di Torre del Greco n. 110 del 31 marzo 2026 e n. 133 del 15 aprile 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, due ordinanze comunali di demolizione, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia delle due ordinanze di demolizione impugnate. La decisione è stata adottata ritenendo che le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare e che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze cautelari dei ricorrenti meritino favorevole apprezzamento, così da consentire la decisione di merito re adhuc integra. È stata fissata per il 17 febbraio 2027 l’udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari meritevoli di accoglimento nel bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte necessitano dell’approfondimento proprio del giudizio di merito, il giudice può accordare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato se, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze cautelari risultano meritevoli di favorevole apprezzamento.
- La sospensione cautelare può essere disposta per preservare l’utilità della decisione di merito e consentire che essa intervenga re adhuc integra, senza anticipare la definizione definitiva delle questioni di legittimità dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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