Sentenza del 30/01/2019 n. 2560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000. L'Agenzia aveva effettuato accessi presso i locali dell'impresa il 4 e il 19 dicembre 2003, consegnando il processo verbale di constatazione il 19 dicembre, ma aveva notificato l'avviso di accertamento già il 24 dicembre, senza attendere il termine dilatorio di sessanta giorni e senza indicare né dimostrare specifiche ragioni di urgenza. In via subordinata, la società aveva contestato ulteriori profili di illegittimità, nonché la motivazione e il merito dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, dichiarato assorbito il quinto, inammissibili il sesto e il settimo e assorbiti i restanti motivi relativi alla motivazione e al merito della pretesa tributaria. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento, poiché emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, in assenza di ragioni di urgenza. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
La garanzia si applica quando l'Amministrazione effettua un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali dell'impresa, anche se l'accesso è istantaneo e finalizzato soltanto all'acquisizione di documenti. Dal rilascio del verbale di chiusura decorre un termine di sessanta giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni. L'atto notificato prima della scadenza è illegittimo se l'Ufficio non prova l'effettiva sussistenza di specifiche ragioni di urgenza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6
È necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in caso di accesso istantaneo finalizzato all'acquisizione di documentazione.
La redazione del verbale di chiusura è funzionale a individuare il momento dal quale decorre il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La censura per vizio di motivazione deve riferirsi a un fatto storico preciso, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente contestare genericamente l'insufficienza o l'omissione della motivazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria effettua un accesso presso i locali dell'impresa, il contribuente ha normalmente diritto ad attendere sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura prima che venga emesso l'avviso di accertamento.
- La garanzia opera anche per accessi brevi o meramente documentali: non è necessario che si svolga una verifica complessa o prolungata.
- L'emissione anticipata dell'avviso non è automaticamente valida: l'Ufficio deve dimostrare concrete e specifiche ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione.
- La mancata indicazione delle ragioni di urgenza nell'avviso, considerata isolatamente, non è sempre decisiva; ciò che rileva è l'effettiva insussistenza dell'urgenza, che deve essere provata dall'Amministrazione.
- Se il termine dilatorio è violato senza urgenza, l'avviso di accertamento è nullo o illegittimo e il giudice può annullarlo senza dover esaminare le contestazioni sul merito della pretesa tributaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 49 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 125 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 132 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →