Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1467/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Questore della Provincia di Cosenza nr. prot -OMISSIS- del 2/9/2022, divisione polizia amministrativa sociale ed immigrazione, notificato il 14/9/2022.

Giustizia amministrativa202201495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore con cui era stata respinta la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe fondato il diniego su precedenti penali, alcuni dei quali molto risalenti nel tempo e uno non ancora definitivo al momento della proposizione del ricorso. Ha inoltre sostenuto che gli stessi precedenti non avevano impedito, in passato, il rilascio o il rinnovo della licenza. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico di inaffidabilità formulato dalla Questura, fondato sui precedenti penali risultanti a carico dell'interessato. La risalenza temporale di alcuni precedenti non è stata considerata decisiva, poiché l'Amministrazione può valorizzare la personalità desumibile dai fatti e la propensione alla trasgressione delle regole, ai fini della valutazione sull'affidabilità nel corretto uso dell'arma. Quanto al precedente più recente, il ricorrente non ha documentato l'esito del procedimento, sicché il Collegio ha rilevato che la condanna risultava presumibilmente divenuta definitiva. È stata inoltre ritenuta irrilevante la circostanza che in passato le medesime condotte non fossero state considerate ostative: in sede di rinnovo la Questura compie una valutazione attuale degli interessi coinvolti e può rivalutare anche fatti già noti, con esito diverso, purché il diniego sia motivato. Il TAR ha altresì osservato che non era stata provata la conoscenza, da parte degli uffici, del terzo precedente penale al momento del rilascio della precedente licenza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 699 c.p.

    Richiamato quale disposizione che contribuisce a esprimere la regola generale del divieto di detenzione e porto di armi da parte dei privati, derogabile mediante specifico provvedimento di polizia subordinato alla verifica dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Richiamato quale fondamento del generale disfavore dell'ordinamento per la detenzione e l'utilizzazione delle armi da parte dei privati e della necessità di una verifica dell'affidabilità personale.

  • art. 650 c.p.

    Indicato con riferimento al più recente precedente penale, relativo alla violazione dell'ordine dell'autorità, valorizzato nel provvedimento impugnato ai fini del giudizio di inaffidabilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto e alla decisione senza discussione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d'armi richiede un giudizio prognostico sull'affidabilità personale del richiedente e sulla concreta possibilità di abuso dell'arma; non è necessario che sia stato accertato un precedente abuso dell'arma.
  • Nel valutare l'affidabilità ai fini del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può considerare precedenti penali anche risalenti nel tempo, quando siano rivelatori della personalità dell'interessato e di una propensione alla violazione delle regole; la risalenza non determina automaticamente l'irrilevanza dei fatti.
  • Il precedente rilascio o rinnovo del porto d'armi non attribuisce al titolare un'aspettativa alla prosecuzione dell'autorizzazione: a ogni istanza di rinnovo la Questura deve svolgere una valutazione attuale degli interessi di ordine pubblico e può rivalutare fatti già noti, anche con esito diverso, mediante adeguata motivazione.
  • Il diniego di rinnovo del porto d'armi può essere legittimamente fondato su un giudizio motivato di inaffidabilità e non richiede la prova di un abuso effettivo dell'arma, essendo sufficiente che il richiedente non offra adeguate garanzie di non abusarne.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.