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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28735/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019. Con un primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del fatto e del dolo, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie. Con un secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con un terzo motivo ha censurato la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo e il secondo motivo tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e non contenevano specifiche critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato, poiché l'imputato aveva attestato di essere l'unico componente del nucleo familiare nonostante il certificato di stato di famiglia indicasse tre componenti, e aveva ritenuto sussistente il dolo perché l'errore dedotto riguardava il precetto penale, con onere dell'imputato di allegare la propria diligenza. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha dato rilievo alla pluralità dei precedenti penali, circostanza non specificamente contestata. Sul trattamento sanzionatorio ha ritenuto che la pena fosse stata determinata nel minimo edittale, con aumento/riduzione per le attenuanti generiche nella misura massima consentita, e che la motivazione fosse congrua.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 4/2019

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il fatto contestato consiste nell'attestazione mendace circa la composizione del nucleo familiare.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della pluralità dei precedenti penali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando non siano accompagnate da specifiche critiche alla motivazione impugnata e mirino a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per sollecitare una diversa lettura delle emergenze processuali, salvo che si indichi un effettivo travisamento di specifici elementi probatori valorizzati nella decisione impugnata.
  • L'errore invocato dall'imputato non esclude il dolo quando investe il precetto penale; in tale ipotesi grava sull'interessato l'onere di allegare e dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta per verificare la liceità della condotta.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base dei precedenti penali dell'imputato, e la relativa censura è inammissibile se non si confronta specificamente con tale ragione decisoria.
  • Le doglianze sulla pena sono inammissibili quando il trattamento sanzionatorio risulti determinato entro i limiti edittali e sorretto da motivazione non illogica, specie se il giudice di merito abbia applicato i criteri di mitigazione nella misura massima consentita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generaleReati tributari
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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