Cassazione Penale, Ordinanza n. 24128/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo, da un lato, la nullità del capo di imputazione per asserita indeterminatezza e, dall'altro, censure sul merito della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove. Dal testo emerge che il procedimento riguardava un furto di attrezzatura per il lavoro del marmo e la successiva ricettazione del bene, con contestazione anche del corrispettivo pagato agli autori del furto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi ripetitivi e generici, perché formulati in presenza di una doppia conforme senza indicare vizi logici nuovi o decisivi della motivazione, e ha osservato che le doglianze tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla presunta indeterminatezza del capo di imputazione, osservando che la contestazione era sufficientemente specifica quanto a fatto, epoca, luogo e corrispettivo pagato, mentre non era necessario l'esatto dettaglio identificativo dell'attrezzatura. Ha inoltre considerato le ulteriori doglianze come meramente meritorie e volte a un terzo giudizio di fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
Richiamato implicitamente per il requisito di determinatezza del capo di imputazione e per la tutela del diritto di difesa garantita dalla specificità della contestazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi che si limitano a riproporre doglianze già esaminate nei precedenti gradi, senza confrontarsi con la motivazione impugnata in modo nuovo e decisivo, sono generici e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- In presenza di una doppia conforme, il ricorso non può essere fondato su una mera diversa lettura del compendio probatorio, dovendo invece individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La nullità del capo di imputazione per indeterminatezza non sussiste quando la contestazione consenta di identificare in modo sufficiente il fatto storico, il tempo, il luogo e gli elementi essenziali della condotta, essendo sufficiente a garantire il diritto di difesa anche se alcuni dettagli materiali non siano descritti in modo analitico.
- In sede di legittimità è preclusa una nuova valutazione del merito: le censure che mirano a ottenere un terzo giudizio sul fatto sono inammissibili perché estranee alla funzione della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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